TSO: il paziente va informato e ascoltato dal giudice (Corte cost. n. 76/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della legge n. 833 del 1978, la norma che regola il trattamento sanitario obbligatorio con ricovero in ospedale. Da adesso il provvedimento del sindaco deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, il giudice tutelare deve sentirla prima di convalidarlo e il decreto di convalida deve esserle notificato.
Come funziona la procedura. Il trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera viene disposto contro la volontà della persona e può essere eseguito con la forza. Lo ordina il sindaco. Entro quarantotto ore il giudice tutelare lo convalida. Fino a questa sentenza la legge non prevedeva che il provvedimento fosse comunicato al paziente, non prevedeva che il giudice lo ascoltasse prima di decidere e non prevedeva la notifica del decreto di convalida.
Il caso. Una donna era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio disposto dal Sindaco di Caltanissetta. Ha impugnato il decreto con cui il giudice tutelare aveva convalidato la misura, lamentando la violazione delle regole di procedura e sostenendo che, senza comunicazioni e senza essere ascoltata, non aveva potuto difendersi. La causa è arrivata davanti alla Corte di cassazione.
Il dubbio del giudice. La prima sezione civile della Cassazione ha sollevato la questione con ordinanza del 9 settembre 2024. Secondo la Cassazione la procedura in vigore produce una significativa compressione del diritto di difesa: nessuno comunica con il paziente, che resta al buio sui propri diritti e sulle ragioni del provvedimento che lo riguarda. Il giudice rimettente ha osservato che altre misure amministrative che limitano la libertà personale, come l’accompagnamento alla frontiera e il trattenimento nei centri per il rimpatrio, sono circondate da garanzie maggiori. Ha richiamato anche il rapporto 2023 del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, che aveva criticato procedure applicate in maniera standardizzata e ripetitiva, con pazienti mai incontrati dal giudice.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha qualificato la misura come un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, perché è disposto contro la volontà dell’interessato e incide sulla sua libertà fisica. Per questo alle garanzie dell’articolo 32, secondo comma, della Costituzione si aggiungono quelle dell’articolo 13 sulla libertà personale. Il trattamento deve restare una extrema ratio, secondo il principio del minor sacrificio necessario, e trova giustificazione solo nella tutela della salute della persona che lo subisce, non nella difesa della collettività.
La condizione psichica non cancella i diritti. La Corte ha precisato che il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica. La sola incapacità naturale non incide sulla capacità processuale. Le comunicazioni, però, non bastano: quella stessa condizione può ostacolare l’effettiva comprensione del loro contenuto. Da qui il rilievo dell’ascolto diretto da parte del giudice tutelare prima della convalida.
Perché l’audizione è necessaria. Per la Corte l’audizione è un presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale. Serve a garantire che il trattamento sia eseguito nel rispetto del divieto di violenza posto dall’articolo 13, quarto comma, della Costituzione. Permette inoltre al giudice di conoscere la rete familiare e sociale della persona e di individuare forme di protezione: può rivolgersi ai servizi sociali, investire il pubblico ministero della procedura di amministrazione di sostegno o nominare un amministratore di sostegno provvisorio. La Corte ha ricordato che l’ascolto è già considerato adempimento essenziale nei procedimenti di interdizione e di amministrazione di sostegno. L’urgenza non è un ostacolo: comunicazione e audizione restano compatibili con il termine di quarantotto ore previsto per la convalida.
Cosa cambia in pratica. Chi viene sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio con ricovero deve ricevere comunicazione del provvedimento del sindaco, deve essere sentito dal giudice tutelare prima della convalida e deve ricevere la notificazione del decreto di convalida. In via consequenziale la Corte ha aggiunto l’obbligo di comunicazione alla persona interessata anche nell’ipotesi disciplinata dal quarto comma dell’articolo 35. La mancata osservanza di questi passaggi diventa un vizio che si può far valere davanti al giudice.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/76
Nota della Redazione
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