Appello tributario: quali documenti si possono depositare (Corte cost. n. 36/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha smontato in parte il nuovo divieto di depositare documenti nell’appello tributario, introdotto nell’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 dalla riforma del 2023. Restano fuori dal divieto le deleghe, le procure e gli altri atti che conferiscono il potere di firmare gli atti; resta invece valido il divieto di depositare in appello le notifiche dell’atto impugnato e degli atti che ne sono presupposto.
Il caso. Due giudici tributari hanno sollevato la questione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania giudicava l’appello di un contribuente contro la sentenza che aveva respinto in parte il suo ricorso contro un’intimazione di pagamento basata su sei cartelle. Quella della Lombardia giudicava l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione contro la sentenza che aveva annullato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: in primo grado l’amministrazione si era costituita in ritardo e i suoi documenti non erano stati presi in considerazione.
La regola in discussione. Prima della riforma le parti potevano produrre nuovi documenti in appello con ampia liberta’. Il nuovo articolo 58, comma 1, consente ora i nuovi documenti solo se il collegio li ritiene indispensabili o se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa a lei non imputabile. Il comma 3 aggiunge una barriera assoluta: non e’ mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere, ne’ delle notifiche dell’atto impugnato o degli atti presupposti.
Il dubbio dei giudici. Secondo i rimettenti quel divieto assoluto e’ irragionevole, comprime il diritto di difesa e la prova, rompe la parita’ tra le parti e toglie al giudice il potere di valutare la prova. La Lombardia ha contestato anche la regola transitoria dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023, che applica subito le nuove preclusioni.
Cosa ha risposto la Corte sulle deleghe. Per deleghe e procure la Corte ha dato ragione ai giudici. Questi documenti sono prove documentali come le altre e non hanno alcuna caratteristica che giustifichi un trattamento peggiore. Escluderli sempre altera la parita’ delle armi, perche’ toglie una difesa alla parte che deve dimostrare in giudizio il potere di firma. Soprattutto, il divieto colpisce anche chi non ha potuto depositare il documento in primo grado per un ostacolo indipendente dalla sua volonta’: in quel caso l’appello e’ l’unica occasione per farlo, e sopprimerla comprime il diritto alla prova. La Corte precisa inoltre che gli atti che riguardano solo la rappresentanza in giudizio o l’assistenza tecnica non sono prove del merito e restano fuori dal divieto.
Cosa ha risposto la Corte sulle notifiche. Qui le censure sono state respinte. La notifica e’ condizione di efficacia dell’atto impositivo e la sua prova, da sola, puo’ chiudere la causa. Il legislatore ha voluto evitare che l’appello venga instaurato solo per depositare quel documento dimenticato in primo grado. Inoltre l’amministrazione ha il dovere di documentare e conservare la notifica, quindi non puo’ sostenere di averla scoperta dopo. La Corte ricorda che la Costituzione impone di garantire il diritto alla prova in almeno un grado di giudizio, non necessariamente in appello.
La regola transitoria. La Corte ha dichiarato illegittimo anche l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023, nella parte in cui applica le nuove preclusioni a tutti gli appelli avviati dopo la sua entrata in vigore, anziche’ ai soli appelli il cui primo grado sia iniziato dopo quella data. Chi aveva rinviato il deposito confidando nella vecchia regola si trovava sanzionato a posteriori, senza poter rimediare: e’ una lesione dell’affidamento.
Cosa cambia in pratica. Le deleghe e le procure possono ora essere depositate in appello alle condizioni generali del comma 1. Le notifiche dell’atto impugnato e degli atti presupposti restano invece da produrre in primo grado. Chi ha un appello il cui primo grado era gia’ iniziato quando la riforma e’ entrata in vigore, il 4 gennaio 2024, continua a essere soggetto alla disciplina precedente.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/36