Sanita’: i piani del personale spettano alle Regioni (Corte cost. n. 114/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 114 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due parti dell’art. 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito nella legge 29 luglio 2024, n. 107, sulla riduzione dei tempi delle liste di attesa. Cade la regola che affidava a due ministri l’approvazione dei piani triennali del fabbisogno di personale del servizio sanitario regionale, e cade quella che subordinava a un’autorizzazione ministeriale l’ulteriore incremento del 5 per cento della spesa per il personale sanitario.
Il caso. L’art. 5 del decreto interviene sui limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale nelle regioni. Il comma 1 consente incrementi di quei valori e subordina l’ultimo scatto del 5 per cento a un’autorizzazione dei Ministri della salute e dell’economia, previa verifica della congruita’ delle misure compensative della maggiore spesa. Il comma 2 prevede che una metodologia per definire il fabbisogno di personale sia adottata con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, e che i piani triennali predisposti dalle regioni siano poi approvati con decreto degli stessi ministri, ai fini del riscontro di congruita’ finanziaria.
Chi ha sollevato il dubbio. Le Regioni Toscana e Campania hanno impugnato queste previsioni davanti alla Corte con due ricorsi del 2024, poi riuniti. Secondo le ricorrenti, decidere quanto e quale personale assumere riguarda l’organizzazione regionale e la tutela della salute, cioe’ ambiti che l’art. 117 della Costituzione riserva alle regioni o affida alla competenza concorrente. Affidare l’approvazione dei piani ai ministeri sarebbe quindi un’invasione di campo. La Campania ha censurato anche la parte sulla metodologia, perche’ non prevede strumenti di perequazione tra regioni con dotazioni di personale molto diverse. Il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sostenuto che si trattava solo di riscontro finanziario e di coordinamento della finanza pubblica.
Il ragionamento della Corte. Sul piano triennale dei fabbisogni di personale la Corte parte dalla sua natura. E’ uno strumento di programmazione previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, preliminare a tutte le procedure di reclutamento. Si tratta di atti puntuali e vincolanti che incidono direttamente sull’attivita’ amministrativa e organizzativa della regione. La loro approvazione, conclude la Corte, non puo’ che spettare alla regione: attribuirla a organi statali incide sia sulla competenza residuale in materia di organizzazione regionale, sia su quella concorrente in materia di tutela della salute.
Sull’autorizzazione ministeriale all’incremento del 5 per cento il ragionamento e’ analogo. Scegliere quali spese ridurre per compensare i maggiori costi del personale e’ una decisione di riallocazione del bilancio regionale. La Corte ricorda che lo Stato puo’ imporre vincoli alle politiche di bilancio delle regioni, ma solo fissando un limite complessivo di spesa e lasciando ampia liberta’ di allocazione delle risorse tra i diversi obiettivi. Qui invece la norma entra nel merito delle singole scelte regionali e si risolve in un accentramento di funzioni contrario ai principi di autonomia degli artt. 5 e 119 della Costituzione.
Diverso l’esito sulla metodologia. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul primo periodo del comma 2: quella disposizione si limita a prevedere criteri generali, definiti con un percorso condiviso con le regioni, e da sola non aggrava ne’ colma i divari tra i territori. Le misure di perequazione, osserva la Corte, si collocano altrove: nel piano sanitario nazionale e in quelli regionali, nella definizione dei livelli essenziali di assistenza e nello stanziamento delle risorse.
Cosa cambia in pratica. L’approvazione dei piani triennali del personale sanitario torna alle Regioni, senza passaggio ministeriale. Anche l’incremento del 5 per cento non richiede piu’ l’autorizzazione dei due ministri, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, che la norma continua a imporre. Resta invece in vigore la previsione della metodologia nazionale per definire il fabbisogno di personale. La Corte non ha stabilito quante assunzioni vadano fatte, ne’ ha aumentato le risorse disponibili: ha stabilito chi decide.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/114
Nota della Redazione
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