Diritto al silenzio: non vale per lo straniero trattenuto nel CPR (Corte cost. n. 78/2026)
La Corte costituzionale ha stabilito che allo straniero trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri non deve essere dato l’avviso di poter restare in silenzio prima di essere sentito nell’udienza in cui il giudice convalida il trattenimento. Con la sentenza n. 78 del 2026 ha dichiarato non fondata la questione sollevata sugli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 14, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Di cosa si parla. Il trattenimento è la permanenza forzata dello straniero in un centro per i rimpatri, in attesa dell’espulsione o del respingimento. Lo decide il questore, ma entro un termine breve un giudice deve convalidarlo. All’udienza di convalida partecipa sempre il difensore e il giudice provvede «sentito l’interessato, se comparso».
Il caso. A una persona straniera era stato revocato il permesso di soggiorno dopo una condanna penale. Uscita dal carcere, era stata portata in un centro per i rimpatri e solo allora aveva chiesto la protezione internazionale. Il Questore di Torino aveva disposto il trattenimento ritenendo la domanda pretestuosa, cioè presentata al solo scopo di ritardare l’espulsione. All’udienza di convalida l’interessato aveva parlato della propria vicenda senza essere avvisato che poteva tacere e che le sue parole potevano essere usate contro di lui.
Il dubbio del giudice. La Corte d’appello di Torino ha sospettato che le norme fossero incostituzionali proprio perché non prevedono quell’avviso né la facoltà di non rispondere. Ha richiamato l’articolo 24 della Costituzione, sul diritto di difesa, e l’articolo 3, sull’uguaglianza. Il confronto era con l’articolo 64 del codice di procedura penale, che impone di avvertire l’indagato prima dell’interrogatorio e rende inutilizzabili le dichiarazioni raccolte senza avviso. Per il giudice le due situazioni sono simili, perché in entrambi i casi è in gioco la libertà personale.
Il ragionamento della Corte. Il diritto al silenzio nasce come garanzia penale: protegge chi è accusato di un reato dalla pressione a confessare. La Corte ha ricordato di averlo esteso oltre il processo penale, ma entro un limite preciso: vale quando la persona rischia una sanzione che, per sostanza, è punitiva. È accaduto per le sanzioni amministrative sugli abusi di mercato; non è accaduto per quelle a carico di chi acquista droga per uso personale.
Il trattenimento, ha osservato la Corte, non è una sanzione. È una misura cautelare con funzione soltanto preventiva: evitare che la domanda di asilo sia usata come schermo contro un provvedimento legittimo. Che incida sulla libertà personale, e debba perciò rispettare le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione, è pacifico; ma questo non lo trasforma in una pena.
La Corte ha poi indicato le differenze tra le due posizioni messe a confronto. L’imputato deve difendersi da un’accusa precisa. Lo straniero trattenuto non è accusato di nulla e non rischia una sanzione: al contrario, ha interesse a spiegare la propria situazione, sia per ottenere la protezione, sia per dimostrare che la domanda è seria. Inoltre all’udienza di convalida non è previsto alcun interrogatorio: l’interessato viene solo «sentito», e solo se decide di comparire. Manca quindi la pressione psicologica che il diritto al silenzio serve a controbilanciare.
Le garanzie che restano. L’udienza di convalida non è priva di tutele. Lo straniero non è obbligato a comparire, il difensore partecipa sempre, entrambi ricevono un avviso tempestivo e possono così preparare l’incontro con il giudice. La Corte ha inoltre precisato che le dichiarazioni vanno valutate secondo il prudente apprezzamento, senza automatismi: non fanno prova piena solo perché sono state rese.
Cosa cambia in pratica. Le regole dell’udienza di convalida restano come sono. Chi si trova in un centro per i rimpatri non riceve avvisi simili a quelli previsti per l’indagato, e le sue dichiarazioni non diventano inutilizzabili per la mancanza di quegli avvisi. Il punto pratico si sposta sulla difesa tecnica: poiché l’avviso dell’udienza arriva in anticipo, è quello il momento per parlare con l’avvocato e decidere se comparire e cosa dire.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/78