Cittadinanza: inammissibili gli interventi (Corte cost. ord. n. 85/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di due associazioni che rappresentano interessi di emigranti italiani. Con questa ordinanza la Corte non ha deciso nulla sulla questione di fondo: ha solo stabilito chi puo’ partecipare al giudizio. La legittimita’ costituzionale della norma sulla cittadinanza non e’ stata esaminata.
Il giudizio in cui si inserisce. Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questioni di legittimita’ costituzionale sull’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che detta nuove norme sulla cittadinanza. I parametri richiamati sono gli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione. Davanti alla Corte si sono presentati due enti senza scopo di lucro, il Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e il Circolo Domus Sardinia, che rappresentano interessi di emigranti italiani. Hanno anche chiesto l’accesso agli atti previsto dall’articolo 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
La regola sugli interventi. Quando una questione arriva alla Corte per il tramite di un giudice, la partecipazione al giudizio e’ circoscritta, di norma, alle parti del processo di partenza. Sono ammessi il Presidente del Consiglio dei ministri e, per le leggi regionali, il Presidente della Giunta regionale. Un terzo puo’ intervenire solo se e’ titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato dalla norma contestata.
La ragione indicata dalla Corte. Le due associazioni non erano parti dei processi pendenti a Firenze. Non basta rappresentare interessi analoghi, ne’ essere parte in giudizi simili. Occorre che un’eventuale decisione di accoglimento produca un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva di chi interviene, per attribuzioni specifiche collegate alla norma censurata: condizione che qui non ricorre. La Corte ha aggiunto che la funzione di rappresentanza istituzionale non legittima da sola l’intervento, tanto piu’ dopo l’introduzione dell’articolo 6 delle Norme integrative, che disciplina le opinioni degli amici curiae.
Niente conversione in amicus curiae. La Corte ha escluso di poter trasformare l’atto di intervento in un’opinione di amicus curiae. Le differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalita’ processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto.
Cosa resta aperto. La questione sollevata dal Tribunale di Firenze sull’articolo 1 della legge n. 91 del 1992 non e’ stata decisa con questa ordinanza e resta da esaminare. Per chi non e’ parte del processo di partenza, l’unica via per far arrivare il proprio punto di vista alla Corte e’ l’opinione di amicus curiae, che va presentata con un atto autonomo e nelle forme previste.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/85
Nota della Redazione
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