Concessioni balneari: illegittima la legge toscana (Corte cost. n. 89/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 1, 2 commi 3 e 4, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30, che modificava la disciplina regionale sulle concessioni demaniali marittime. Quelle norme sono state cancellate perche’ fissavano criteri e modalita’ delle gare per l’assegnazione delle spiagge in concessione, una materia che spetta soltanto allo Stato.
Le regole in gioco. La concessione demaniale marittima per uso turistico e ricreativo e’ il titolo con cui un privato ottiene di gestire un tratto di spiaggia pubblica. Le funzioni amministrative sul rilascio sono state trasferite alle regioni e vengono di regola esercitate dai comuni, sui quali le regioni mantengono poteri di indirizzo. La Costituzione, pero’, all’articolo 117, secondo comma, lettera e), riserva allo Stato la tutela della concorrenza. Da qui una regola costante: i criteri e le modalita’ di affidamento devono rispettare le norme statali ed europee sulla concorrenza, limite invalicabile per le leggi regionali.
Il caso. La Regione Toscana era intervenuta mentre lo Stato non aveva ancora riordinato la materia, perche’ la delega contenuta nella legge n. 118 del 2022 era rimasta senza attuazione. Con la legge del 2024 la Regione aveva inserito nel preambolo della propria legge del 2016 i principi da seguire nelle procedure comparative, aveva aggiunto un punteggio premiale per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative, aveva indicato i criteri per calcolare l’indennizzo dovuto al concessionario uscente e posto a carico di chi subentra, e aveva affidato alla Giunta regionale le linee guida per determinarlo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tutte queste previsioni.
Un passaggio preliminare. La Regione ha sostenuto che non ci fosse piu’ nulla da decidere, perche’ dopo la legge regionale lo Stato era intervenuto con il decreto-legge n. 131 del 2024, convertito nella legge n. 166 del 2024. La Corte ha respinto l’argomento. Per dichiarare cessata la materia del contendere serve anche che la norma contestata non sia stata applicata nel frattempo, mentre in Toscana erano gia’ state avviate, proprio sulla base di quelle norme, procedure per selezionare nuovi concessionari.
Il ragionamento della Corte. Nel merito le questioni sono fondate. Il punteggio premiale a favore del piccolo e medio operatore avvantaggia un concorrente rispetto a un altro gia’ nella fase di valutazione delle domande. L’indennizzo posto a carico di chi subentra funziona come disincentivo alla partecipazione per chi non e’ il gestore uscente. Le linee guida della Giunta servivano a rendere operativo lo stesso meccanismo. Sono tutti aspetti fondamentali della procedura di affidamento e, secondo la Corte, restringono il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali. La Corte ha respinto anche la tesi che l’inerzia dello Stato o l’esigenza di tutelare l’affidamento degli operatori locali giustifichino l’intervento regionale: l’anticipazione regionale e’ possibile solo nelle materie di competenza concorrente, non dove la competenza dello Stato e’ esclusiva. Ha aggiunto che l’assenza di una legge statale non impediva ai comuni di bandire le gare, perche’ principi e indicazioni utili erano gia’ ricavabili dall’ordinamento europeo e da quello nazionale.
Gli altri profili. Caduto l’articolo 3, la Corte ha dichiarato illegittimo anche l’articolo 4 della stessa legge regionale, che dava alla Giunta quarantacinque giorni per adeguare le linee guida: era una norma solo strumentale, priva di rilievo autonomo. La censura fondata sul contrasto con il diritto dell’Unione europea e’ rimasta assorbita, cioe’ non e’ stata esaminata perche’ la prima era gia’ sufficiente a decidere.
Cosa cambia. Le disposizioni regionali toscane non sono piu’ applicabili. Le gare per le concessioni balneari in Toscana devono seguire la disciplina statale, oggi contenuta nell’articolo 4 della legge n. 118 del 2022 come modificato dal decreto-legge n. 131 del 2024: termini per avviare le procedure, contenuti del bando, criteri di aggiudicazione e diritto del concessionario uscente a un indennizzo per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, calcolato secondo criteri rimessi a un decreto ministeriale. Per chi gestisce uno stabilimento o vuole partecipare a una selezione, il punto di riferimento non e’ piu’ la legge regionale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/89
Nota della Redazione
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