Onere probatorio e danno da segnalazione illegittima in CRIF (App. Bari n. 164/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio della banca in seguito alla richiesta di sospensione del pagamento delle rate non integra un legittimo affidamento nell’accoglimento dell’istanza, né costituisce un valido equipollente di un’accettazione, in assenza di un atto formale di concessione del beneficio. Il danno non patrimoniale derivante da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è risarcibile in re ipsa, ma va allegato e provato da chi lo invoca, sia nell’an che nel quantum, anche attraverso presunzioni. La tardiva contestazione della legittimazione attiva del cessionario del credito, sollevata solo in fase decisionale in appello e non in primo grado, è infondata in presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Il Fatto
La società attrice, dopo aver ottenuto due finanziamenti dalla banca, richiedeva la sospensione del pagamento delle rate ai sensi del decreto “Cura Italia”. In seguito a uno scambio di corrispondenza con il funzionario della filiale, la società non riceveva alcuna comunicazione formale di accoglimento o rigetto dell’istanza. La banca segnalava la posizione a sofferenza alla Centrale Rischi. La società agiva per il risarcimento dei danni per violazione dei principi di correttezza e buona fede, illegittima chiusura del rapporto e segnalazione abusiva. Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda. La società proponeva appello, deducendo la responsabilità della banca per il legittimo affidamento creato dalla corrispondenza e per l’illegittimità della segnalazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’appello. Ha preliminarmente respinto l’eccezione sulla legittimazione attiva della cessionaria del credito, sollevata tardivamente solo in sede conclusiva in appello: la cessionaria si era costituita in primo grado producendo l’estratto della G.U. sulla cessione e la documentazione bancaria, e l’assenza di tempestiva contestazione costituiva indizio grave, preciso e concordante della inclusione del credito nell’operazione di cessione.
Nel merito, la Corte ha escluso la violazione dei doveri di buona fede e correttezza. Il funzionario si era limitato a segnalare le incongruenze formali della domanda di sospensione, senza mai prospettare un esito positivo. Il silenzio della banca, in assenza di un atto formale di accoglimento, non poteva ingenerare un legittimo affidamento nella società, né il dovere di cooperazione poteva giustificare l’inerzia colpevole del richiedente, che non aveva documentato il possesso dei requisiti per la sospensione, risultando esposta verso la banca già dal marzo 2019.
Quanto al danno da segnalazione alla Centrale Rischi, la Corte ha richiamato il principio per cui il danno all’immagine e alla reputazione non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca. La società non aveva offerto elementi concreti per dimostrare l’insussistenza della debitoria, la durata e l’ambito della segnalazione, né l’effettiva percezione della notizia lesiva da parte di terzi o la preclusione all’accesso al credito. La mera illegittimità della segnalazione non integra di per sé il danno risarcibile.
Implicazioni Pratiche
- Prova del danno da segnalazione CRIF: l’avvocato del cliente che agisce per il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi deve allegare e provare specificamente il pregiudizio subito (ad esempio, la mancata concessione di altri finanziamenti, la perdita di occasioni commerciali), non potendo limitarsi a dedurre la mera illegittimità della segnalazione, poiché il danno non si presume.
- Contestazione della legittimazione attiva tempestiva: la contestazione sulla legittimazione del cessionario del credito deve essere sollevata tempestivamente in primo grado; la sua proposizione tardiva in appello è inammissibile e non può essere valutata, specialmente in presenza di elementi che dimostrano l’inclusione del credito nella cessione.
- Affidamento e silenzio della banca: la mera corrispondenza informale con il funzionario di banca per la correzione di errori formali nella domanda di sospensione non genera un legittimo affidamento sull’esito positivo dell’istanza; il cliente non può invocare il silenzio della banca come accoglimento tacito e deve provare il possesso dei requisiti per il beneficio richiesto.
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