Segnalazione alla Centrale Rischi e onere probatorio della sofferenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 5593/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligo di segnalazione al servizio per la centralizzazione dei rischi bancari (Centrale dei rischi), il credito può essere considerato in “sofferenza” solo quando sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, come una situazione patrimoniale deficitaria o una grave difficoltà economica. La nozione di insolvenza rilevante non si identifica con quella fallimentare, ma richiede una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza alcun riferimento al concetto di definitiva irrecuperabilità. Il mero inadempimento di obbligazioni contrattuali, non accompagnato dalla prova di uno stato di grave difficoltà economica del debitore, non è di per sé sufficiente a giustificare la segnalazione a sofferenza, e la banca che effettui tale segnalazione senza la verifica dei presupposti può essere chiamata a rispondere dei danni cagionati al debitore segnalato e ai soggetti collegati.
Il Fatto
Due società, Vanni srl e Anva srl, citavano in giudizio UBI Leasing (oggi Intesa Sanpaolo) chiedendo il risarcimento dei danni per la segnalazione di Anva srl alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, che aveva determinato il diniego di un mutuo da parte di Unicredit e conseguenti danni patrimoniali e non. Le attrici deducevano che la segnalazione era illegittima, in quanto Anva non versava in una situazione di sofferenza, avendo pagato regolarmente i canoni di leasing, e che la segnalazione era stata effettuata senza i presupposti di legge. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato il danno e carente la legittimazione attiva di Vanni. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello, affermando che la segnalazione era legittima “derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti”, e dichiarando inammissibile l’appello incidentale della banca. Le due società ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. I primi tre motivi di ricorso, connessi, sono stati ritenuti fondati. La Cassazione ha censurato la sentenza per aver ritenuto legittima la segnalazione alla Centrale Rischi sul mero presupposto del mancato pagamento dei canoni, omettendo di verificare se il debitore versasse effettivamente in una situazione di grave difficoltà economica o di insolvenza, in conformità alla disciplina regolante la segnalazione. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 26361/2014; n. 31921/2019) secondo cui, per poter segnalare un credito come “sofferenza”, la banca deve verificare che il debitore sia in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili, come una situazione patrimoniale deficitaria o una grave difficoltà economica; il mero inadempimento contrattuale, di per sé, non è sufficiente. La Corte ha quindi rimproverato al giudice di appello di non aver esaminato la documentazione prodotta dalle società (bilanci, perizia) che avrebbe potuto dimostrare la capacità patrimoniale delle stesse, e di essersi limitato a un’affermazione apodittica sulla legittimità della segnalazione.
Quanto al quarto e quinto motivo, relativi alla legittimazione attiva di Vanni srl e al nesso di causalità, la Cassazione li ha ritenuti parimenti fondati, osservando che la Corte d’Appello non aveva considerato la comunicazione di Unicredit che negava il mutuo a Vanni proprio a causa della segnalazione di Anva, e il collegamento societario tra le due, che integrava un rapporto di causalità tra la condotta della banca e il danno lamentato da Vanni. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza, rinviando per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio per la segnalazione a sofferenza: L’avvocato della banca deve dimostrare, in caso di contestazione, che la segnalazione alla Centrale Rischi era giustificata da una situazione di grave difficoltà economica del debitore, e non dal mero inadempimento; è necessario produrre documentazione (bilanci, visure, corrispondenza) che comprovi lo stato di insolvenza o la situazione patrimoniale deficitaria.
- Legittimazione attiva del soggetto collegato: La società collegata a quella segnalata, che subisca un danno diretto a causa della segnalazione (ad esempio, il diniego di un finanziamento), può agire per il risarcimento, dimostrando il nesso causale tra la segnalazione e il pregiudizio, e la sussistenza di un collegamento sostanziale tra le due entità (direzione e coordinamento, comunione di interessi), anche in assenza di formale controllo.
- Valutazione del danno derivante da segnalazione illegittima: In caso di accertata illegittimità della segnalazione, il danno risarcibile può includere non solo il danno patrimoniale (mancato finanziamento, perdita di opportunità), ma anche il danno non patrimoniale, ove provato; l’avvocato del debitore deve documentare analiticamente le conseguenze economiche e reputazionali della segnalazione, producendo la corrispondenza con gli istituti di credito e le evidenze dei pregiudizi subiti.
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