Cittadinanza per discendenza: decide il legislatore (Corte cost. n. 142/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha lasciato intatta la regola che riconosce la cittadinanza italiana a chi nasce da padre o da madre cittadini, senza alcun limite di generazioni. Le questioni sollevate da quattro tribunali sull’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992 sono state in parte dichiarate inammissibili e, per il resto, non fondate.
Cosa prevede la norma. L’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che e’ cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Il testo non aggiunge condizioni: non richiede la nascita in Italia, ne’ la residenza, ne’ la conoscenza della lingua, e non fissa un numero massimo di generazioni. Chi discende per linea ininterrotta da un cittadino italiano e’ quindi cittadino fin dalla nascita, anche se e’ nato e vive all’estero e ha gia’ un’altra cittadinanza.
Il caso. I giudizi nascono da quattro cause davanti ai tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze. I ricorrenti sono persone nate in Brasile e in Uruguay, che in quei Paesi risiedono e di cui hanno la cittadinanza. Ognuno chiede che sia accertata la propria cittadinanza italiana come discendente di un antenato nato in Italia: gli antenati indicati erano nati nel 1843, nel 1873, nel 1874 e nel 1903. I tribunali hanno sospeso le cause e hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio sollevato. Secondo i giudici, una trasmissione senza limiti separa la cittadinanza dall’appartenenza effettiva alla comunita’ nazionale. Hanno richiamato l’articolo 1, secondo comma, della Costituzione, che lega la sovranita’ al popolo, e l’articolo 3, sia per irragionevolezza sia per disparita’ di trattamento. Alcuni hanno invocato anche gli obblighi internazionali e i vincoli europei, tramite l’articolo 117, primo comma. Nelle ordinanze si ricorda che tra il 1870 e il 1970 sono emigrati circa ventisette milioni di italiani e che i loro discendenti potrebbero superare di numero i residenti in Italia. Le soluzioni proposte erano pero’ diverse tra loro: un limite di due generazioni, un periodo minimo di residenza in Italia, un termine di venti anni.
Il ragionamento della Corte. La parte piu’ consistente delle censure e’ stata respinta per motivi di forma. Le norme del codice civile del 1865 e della legge n. 555 del 1912 riguardano la cittadinanza degli antenati, non quella dei ricorrenti, e quindi non rilevano in quelle cause. Sul punto centrale, introdurre un limite significherebbe scegliere quali elementi contano davvero, tra luogo di nascita, residenza, doppia cittadinanza e legame culturale, e come combinarli: una scelta che appartiene al Parlamento, non al giudice costituzionale. Lo conferma il fatto che gli stessi tribunali proponevano rimedi diversi tra loro. La Corte osserva inoltre che i giudici hanno dato per presupposta, senza accertarla, l’assenza di legami reali dei ricorrenti con l’Italia, e che per gli obblighi internazionali non e’ stata indicata alcuna norma precisa. Nel merito, la Corte ricorda che la Costituzione non definisce il popolo e che la cittadinanza si compone di piu’ aspetti: partecipazione politica, diritti e doveri, radici culturali comuni, legame con il territorio. Il legislatore ha ampia liberta’ nel fissare i presupposti dello status, ma resta soggetto al controllo di ragionevolezza e proporzionalita’. Le due questioni sulla disparita’ di trattamento sono state respinte perche’ le situazioni messe a confronto non sono omogenee: chi discende da un cittadino attuale non si trova nella stessa posizione di chi discende da chi la cittadinanza l’ha perduta, e il legame di coniugio non e’ assimilabile a quello di filiazione.
Cosa cambia in pratica. Per le domande e le cause avviate prima della riforma la regola resta quella applicata finora: la discendenza da un cittadino italiano, provata per linea ininterrotta, basta da sola. La Corte da’ atto che nel frattempo il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito in legge, ha modificato la disciplina in modo tutt’altro che marginale, ma quella modifica non incideva sui giudizi gia’ pendenti. La Corte non ha introdotto limiti e non ha detto che limiti siano vietati: spetta al Parlamento stabilirli, entro i principi costituzionali e i vincoli europei.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/142