Con l’ordinanza n. 20285 del 2026, la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato la responsabilità dell’intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario, chiarendo il rapporto tra l’art. 23 TUF, che impone la forma scritta del contratto-quadro, e l’art. 31 TUF, che disciplina la responsabilità solidale dell’intermediario per i danni causati dal promotore.
Un risparmiatore aveva convenuto Finecobank chiedendo il risarcimento delle somme che sosteneva di avere versato a un promotore incaricato dalla banca affinché fossero investite. Il Tribunale di Ancona aveva rigettato la domanda per mancanza di prova sia dei versamenti sia della loro destinazione finanziaria. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto valorizzando, anzitutto, l’assenza in atti del contratto-quadro scritto.
Secondo la Corte territoriale, la mancanza del documento prescritto a pena di nullità dall’art. 23 TUF si rifletteva sugli atti di investimento e impediva di fondare la responsabilità della banca. Aveva inoltre ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta dal cliente, perché disconosciuta dall’intermediario e non seguita dall’istanza di verificazione. La Cassazione era quindi chiamata a stabilire se il contratto-quadro scritto costituisse un presupposto necessario anche quando la domanda non riguardava la validità degli investimenti, ma la responsabilità extracontrattuale dell’intermediario per l’illecito del promotore.
Principio affermato
Quando viene dedotta la responsabilità solidale dell’intermediario ai sensi dell’art. 31 TUF e dell’art. 2049 c.c. per il fatto illecito del promotore, l’esistenza di un contratto-quadro scritto non costituisce un fatto costitutivo della domanda. La forma prevista dall’art. 23, comma 1, TUF appartiene al diverso piano della validità dei contratti relativi ai servizi di investimento.
La responsabilità dell’intermediario per il promotore ha natura extracontrattuale e trova fondamento nel rapporto di preposizione e nella connessione tra l’incarico affidato e l’attività dannosa. Non può essere esclusa soltanto perché manca o non è prodotto il contratto-quadro, se il cliente allega che il promotore abbia ricevuto denaro destinato all’investimento sfruttando le funzioni esercitate per conto dell’intermediario.
Ricondurre una domanda fondata sugli artt. 31 TUF e 2049 c.c. alla sola disciplina della nullità del contratto-quadro costituisce un errore di sussunzione: il giudice applica una norma riferita a una fattispecie diversa e omette di utilizzare quella pertinente al fatto allegato e accertato.
Motivazione della Cassazione
Il ricorrente aveva proposto cinque motivi. Con il primo denunciava la violazione dell’art. 23 TUF, sostenendo che la Corte d’appello non potesse rilevare d’ufficio la nullità del contratto-quadro. Con il secondo lamentava la violazione del contraddittorio, perché la questione era stata sollevata senza assegnare alle parti un termine per discuterla.
Il terzo motivo, esaminato prioritariamente, censurava il mancato inquadramento della domanda nella responsabilità solidale dell’intermediario prevista dall’art. 31 TUF e dall’art. 2049 c.c. Il cliente osservava che l’assenza della forma scritta non era decisiva rispetto all’illecito del promotore e contestava anche l’uso della documentazione relativa al rapporto tra quest’ultimo e la banca.
La Cassazione ha accolto questo motivo. La Corte d’appello aveva dato rilievo esclusivo alla mancanza del contratto-quadro e aveva così trattato la controversia come se riguardasse la validità di un investimento finanziario. La domanda aveva invece un oggetto differente: il risarcimento del danno prodotto dal promotore incaricato dall’intermediario di operare con i risparmi del cliente.
La Suprema Corte ha ricordato che l’errore di sussunzione si verifica quando la norma non è applicata al fatto cui dovrebbe riferirsi, viene utilizzata per un fatto diverso oppure è applicata in modo non corretto. Il controllo di legittimità non riguarda soltanto l’interpretazione astratta della norma, ma anche la corretta riconduzione del fatto accertato nella fattispecie giuridica pertinente.
Nel caso concreto, il requisito formale dell’art. 23 TUF non poteva essere trasformato nel presupposto della responsabilità extracontrattuale. Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare se siano provati i versamenti, la loro destinazione all’investimento, il rapporto tra promotore e intermediario e il nesso di occasionalità necessaria tra le funzioni esercitate e l’illecito, senza arrestarsi alla mancanza del contratto-quadro.
L’accoglimento del terzo motivo ha assorbito il primo e il secondo, nonché il quinto motivo sulle spese. Il quarto, relativo al disconoscimento dei documenti, è stato dichiarato inammissibile. La Corte d’appello aveva fondato la decisione sulla mancanza del contratto-quadro; le considerazioni successive sulla documentazione erano state formulate soltanto ad abundantiam e non costituivano una vera ragione autonoma della sentenza impugnata.
Il dispositivo ha accolto il terzo motivo, dichiarato assorbiti il primo, il secondo e il quinto e inammissibile il quarto. La sentenza n. 997/2021 della Corte d’appello di Ancona è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, che dovrà riesaminare la domanda secondo il corretto inquadramento e provvedere anche sulle spese.
Rilevanza pratica
La pronuncia evita che la tutela del risparmiatore sia esclusa per un errore di prospettiva. La mancanza del contratto-quadro può incidere sulla validità dei contratti di investimento, ma non cancella automaticamente la responsabilità dell’intermediario per chi abbia utilizzato la propria qualità di promotore per ricevere o distrarre somme del cliente.
Per ottenere il risarcimento resta necessario provare gli elementi della responsabilità: l’affidamento del denaro, la finalità di investimento, la condotta illecita, il danno e il collegamento con le incombenze affidate al promotore. La sentenza non considera questi elementi già dimostrati; impone semplicemente al giudice di valutarli secondo gli artt. 31 TUF e 2049 c.c., senza subordinare l’esame alla produzione del contratto-quadro.
Per gli intermediari, la decisione conferma l’ampiezza del rischio organizzativo derivante dall’attività dei promotori. La responsabilità può sorgere anche per condotte eccedenti le istruzioni, quando le funzioni affidate abbiano agevolato o reso possibile l’illecito e generato nel cliente un affidamento riconducibile all’intermediario.
Sul piano processuale, la distinzione tra ragione decisoria e affermazione ad abundantiam è altrettanto importante. Una considerazione accessoria, che non sorregge il dispositivo, non attribuisce alla parte un interesse autonomo all’impugnazione. Il ricorso deve concentrarsi sulle ragioni effettive della decisione e sul corretto inquadramento giuridico dei fatti allegati.
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