Vincolo alberghiero: svincolo se l’hotel non è più sostenibile (Corte cost. n. 143/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 2, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 1 del 2008, nella parte in cui non permette ai proprietari di immobili vincolati a uso alberghiero di chiedere lo svincolo quando l’attività non è più economicamente conveniente. La Regione dovrà quindi ammettere anche questa via d’uscita dal vincolo.
Il caso. Una società proprietaria di un albergo nel Comune di Ameglia ha chiesto allo sportello unico per le attività produttive di liberare l’immobile dalla destinazione alberghiera. Nel febbraio 2024 il Comune ha respinto la domanda. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Liguria. Nel giudizio davanti alla Corte il Comune ha chiesto di respingere le censure, sostenendo che il vincolo limita la proprietà per tutelare interessi generali.
Il dubbio del giudice. Con ordinanza del 23 gennaio 2025 il TAR Liguria ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. La legge regionale consente di chiedere la rimozione del vincolo solo per sopravvenuta inadeguatezza della struttura rispetto alle esigenze del mercato, e solo in due situazioni: quando l’adeguamento è impossibile per vincoli monumentali, paesaggistici o edilizi, oppure quando l’albergo si trova in un’area non adatta all’attività alberghiera. Manca l’ipotesi in cui l’attività, semplicemente, non sta più in piedi sul piano economico. Secondo il giudice questo assetto limita in modo irragionevole e sproporzionato la libertà di iniziativa economica protetta dall’articolo 41 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte riconosce che il vincolo alberghiero ha uno scopo legittimo: tutelare il settore turistico, strategico per l’economia e per l’occupazione, e conservare il patrimonio ricettivo. Limiti di questo tipo sono ammessi quando corrispondono all’utilità sociale. Il vincolo però non può tradursi nella prosecuzione forzata di un’attività economica che ha smesso di essere vantaggiosa. Obbligare a continuare un’attività gravata da perdite e da oneri esorbitanti danneggia l’operatore e non porta alcun vantaggio alla collettività. La formula usata dalla legge ligure, anche letta in senso ampio, non copre tutti i casi di scarsa convenienza economica: si possono immaginare situazioni di insostenibilità provata che restano fuori dalle due ipotesi previste. Riducendo il cambio di destinazione a casi marginali, la legge regionale svuota la valutazione sulla convenienza dell’impresa, che è parte essenziale della libertà tutelata dall’articolo 41. La Corte aggiunge che un vincolo così restrittivo rischia di produrre conseguenze opposte a quelle volute e contrasta con il criterio del minimo mezzo, perché non tocca aspetti secondari della libertà economica ma ne sacrifica il nucleo essenziale. Ricorda infine che la legge regionale già circonda di cautele la richiesta di svincolo: la valutazione della nuova destinazione d’uso e la restituzione delle agevolazioni ricevute.
Che cosa cambia in pratica. Il proprietario di un immobile ligure vincolato ad albergo può ora presentare un’istanza di svincolo motivata e documentata anche quando dimostri la non convenienza economico-produttiva della struttura. L’istanza deve indicare quale destinazione d’uso si intende insediare. Non si tratta di uno svincolo automatico: la Corte precisa che la non convenienza è un parametro selettivo rigoroso e va valutata in chiave oggettiva. Restano ferme le altre condizioni già poste dalla legge regionale, compresa la restituzione delle agevolazioni percepite. La pronuncia riguarda la legge della Regione Liguria; le altre censure sollevate dal giudice sono state assorbite e non sono state esaminate.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/143