Presunzione di estinzione per restituzione volontaria del titolo (App. Bologna n. 71/2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione volontaria del titolo originale del credito da parte del creditore al debitore fa presumere l’estinzione dell’obbligazione ex art. 1237 c.c., con la conseguenza che l’onere della prova contraria, volta a dimostrare che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, grava sul creditore. Il semplice possesso del titolo originale da parte del debitore costituisce fonte di una presunzione legale iuris tantum di pagamento, superabile solo con prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa. La valutazione dell’attendibilità dei testi, specialmente se parenti stretti delle parti, deve tenere conto delle circostanze concrete, dei rapporti familiari e della verosimiglianza delle dichiarazioni rese.
Il Fatto
Il creditore otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 130.000,00, corrispettivo di una compravendita immobiliare stipulata nel 2012 tra il creditore e il figlio minore dell’opponente, rappresentato dal padre. Il pagamento era stato effettuato mediante assegni bancari emessi dal padre. L’opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l’intervenuta remissione del debito, essendo gli assegni stati restituiti dal creditore e trovandosi in suo possesso. Il Tribunale di Rimini rigettava l’opposizione, ritenendo provato l’esistenza di un accordo verbale di dilazione di pagamento. L’opponente proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha preliminarmente rilevato che il possesso da parte del debitore degli assegni originali, volontariamente restituiti dal creditore, costituiva fonte di una presunzione legale iuris tantum di estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1237 c.c. Ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione (tra cui Cass. n. 1455/2015) secondo cui la restituzione volontaria del titolo originale del credito da parte del creditore al debitore vale come liberazione dall’obbligazione, a condizione che il debitore provi la volontarietà della restituzione; una volta provata tale volontarietà, l’onere della prova contraria, volta a dimostrare che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, grava sul creditore.
La Corte ha ritenuto che il creditore non avesse assolto a tale onere. Le dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, provenienti da parenti stretti del creditore (sorella, madre e cugino), sono state ritenute non sufficientemente attendibili, tenuto conto dei rapporti familiari (la sorella era in contenzioso giudiziario per separazione con il debitore) e della circostanza che le presunte promesse di pagamento sarebbero state rinnovate di anno in anno in occasione di incontri familiari, circostanza oggettivamente poco credibile. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che il creditore aveva avanzato la richiesta di pagamento solo sette anni dopo la restituzione degli assegni, con una missiva del 19.06.2017, e aveva depositato il ricorso monitorio il 29.12.2018, poco tempo dopo che il debitore aveva proposto domanda di separazione personale dalla sorella del creditore, con conseguente rottura dei rapporti familiari. La Corte ha infine ritenuto che la stessa sorella del creditore, in un atto del giudizio di separazione, aveva dato atto dell’esistenza di una donazione indiretta effettuata tramite remissione del debito.
Implicazioni Pratiche
- Presunzione ex art. 1237 c.c.: l’avvocato del debitore che abbia ottenuto la restituzione volontaria del titolo originale del credito deve eccepire la presunzione di estinzione dell’obbligazione, provando la volontarietà della restituzione; una volta assolta tale prova, l’onere di dimostrare che la restituzione è dovuta ad altra causa (ad esempio, un accordo di dilazione) grava sul creditore, non sul debitore.
- Prova contraria del creditore: per il difensore del creditore che contesti l’effetto liberatorio della restituzione, è necessario fornire una prova contraria grave, precisa e concordante, basata su elementi documentali o testimoniali di elevata attendibilità; le dichiarazioni di parenti stretti, specialmente se coinvolti in contenziosi con il debitore, possono essere valutate con rigore dal giudice, che ne può disattendere l’attendibilità alla luce delle circostanze concrete.
- Valutazione dei testi e delle circostanze: l’avvocato deve prestare attenzione alla verosimiglianza delle circostanze dedotte: un accordo verbale di dilazione per una somma rilevante (Euro 130.000,00) che si protrae per anni senza formalizzazione scritta e senza atti di sollecito, fino alla rottura dei rapporti familiari, può essere ritenuto inverosimile dal giudice, con conseguente rigetto della domanda di pagamento.
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