Onere della prova della consistente riduzione dell’esposizione debitoria (Cass. civ. Sez. I n. 5849 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia afferente a conto scoperto, non prescindendo dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa. La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria costituisce un fatto impeditivo della revocabilità, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria, non dal curatore. Resta ferma la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della disciplina di cui al combinato disposto dell’art. 67, commi 2° e 3°, l.fall.
Il Fatto
La società, posta in amministrazione straordinaria, ha proposto nei confronti della banca un’azione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2, l.fall., per atti estintivi di debiti pecuniari effettuati con mezzi anomali, e in via subordinata ex art. 67, secondo comma, l.fall., in relazione alle rimesse solutorie versate su un conto corrente bancario. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, ritenendo che le rimesse derivanti da incassi anticipi salvo buon fine siano revocabili solo se abbiano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria, circostanza che graverebbe sulla procedura attrice. La Corte ha pertanto rigettato la richiesta di CTU per mancato assolvimento dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della ripartizione dell’onere della prova circa la riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria. Ricostruisce la tradizionale giurisprudenza sulle rimesse in conto corrente, formatasi prima del d.l. n. 35/2005, secondo cui i versamenti su conto scoperto hanno natura solutoria e sono revocabili, mentre le rimesse intrafido costituiscono ripristino della provvista e non sono revocabili. Con la riforma del 2005, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall. ha introdotto un regime di irrevocabilità delle rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria.
La Corte rimedita il proprio precedente orientamento, che qualificava la consistenza e la durevolezza come fatti costitutivi della domanda del curatore. Rileva come la norma del terzo comma non possa essere letta isolatamente, ma unitamente al comma precedente, rispetto al quale pone una particolare esenzione dalla revocabilità dei pagamenti affluiti in conto corrente. Trattandosi di fatto impeditivo, l’onere di allegazione e prova resta a carico della banca convenuta.
La Corte valorizza l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24418/2010 sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, e sottolinea la contraddizione di un sistema che esenti il curatore dall’indicazione delle singole rimesse ma gli addossi l’onere di provarne la consistenza e la durevolezza. Ritiene che la non durevolezza della rimessa solutoria costituisca un fatto impeditivo, confermato anche dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII. La collocazione topografica della norma non induce a qualificare le rimesse come fattispecie autonoma di revocabilità, mancando nel terzo comma la disciplina del presupposto soggettivo e del periodo sospetto.
La Corte enuncia il principio di diritto per cui l’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall. presuppone la rimessa come pagamento di credito liquido ed esigibile e qualifica la riduzione non consistente e non durevole quale fatto impeditivo da allegare e provare dal convenuto. La sentenza impugnata, ravvisando nel terzo comma la fattispecie costitutiva dell’azione, ha erroneamente attribuito al curatore l’onere di provare circostanze che fondano invece un’eccezione di esonero. Il ricorso è accolto con rinvio, con conseguente correzione per errore materiale del dispositivo originario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.