Lieve entita’ e recidiva: questione senza oggetto (Corte cost. ord. n. 209/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sull’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Non ha quindi deciso il merito del dubbio sollevato dal giudice: la questione e’ rimasta senza oggetto, perche’ nel frattempo la stessa Corte aveva gia’ cancellato la norma contestata.
Il giudizio in cui si inserisce. La questione era stata sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione. Il giudice doveva decidere su imputazioni per rapina impropria: la sottrazione di una scatola di sessanta cerini da una chiesa e una spinta a un parroco. Sia il pubblico ministero sia la difesa chiedevano di applicare l’attenuante del fatto di lieve entita’. Il giudice riteneva che ricorresse anche la recidiva reiterata e che il fatto fosse di modesta gravita’, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 86 del 2024.
La norma contestata. L’articolo 69, quarto comma, del codice penale vietava al giudice di far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entita’ sull’aggravante della recidiva reiterata. In concreto, il riconoscimento della lieve entita’ non poteva ridurre la pena al di sotto della soglia imposta dalla recidiva.
La ragione dell’inammissibilita’. Dopo l’ordinanza con cui il giudice di Genova aveva rimesso la questione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 del 2025, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale proprio della parte della norma qui censurata, cioe’ quella che prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entita’ sull’aggravante della recidiva reiterata. In quella sentenza la Corte ha affermato che il divieto vanificava in modo irragionevole la funzione di valvola di sicurezza e impediva al giudice di applicare sanzioni diverse a situazioni distinte sul piano dell’offensivita’ della condotta, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Venuta meno la norma, la nuova questione non aveva piu’ un oggetto su cui la Corte potesse pronunciarsi. Da qui la manifesta inammissibilita’.
Cosa accade adesso. Il divieto di prevalenza non esiste piu’ per effetto della precedente sentenza, non di questa ordinanza. Il processo penale davanti al giudice di Genova riprende il suo corso e quel giudice applica la disciplina risultante dalla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale gia’ intervenuta. Questa ordinanza, quindi, non aggiunge una regola nuova: prende atto che il problema era gia’ stato risolto e chiude il procedimento incidentale senza esaminarlo di nuovo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/209