Accollo interno e revocatoria fallimentare: inefficacia liberatoria e restituzione di efficacia al debito originario (App. Milano n. 46/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accollo, la liberazione del debitore originario ex art. 1273, comma 2, c.c. richiede una dichiarazione espressa ed inequivoca del creditore; la mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza di tale dichiarazione, produce unicamente l’effetto di degradare l’obbligazione del debitore originario a sussidiaria, senza estinguerla. I pagamenti effettuati dall’accollante in esecuzione di un accollo interno, se dichiarati inefficaci in sede fallimentare per effetto di revocatoria (anche in via di eccezione), non producono effetto estintivo del debito originario, che rimane integralmente in capo al debitore accollato.
Il Fatto
Un creditore ottenne decreto ingiuntivo per 94.015,99 euro nei confronti della titolare di una farmacia, sulla base di un atto di ricognizione di debito del 23 gennaio 2017 e di un piano di rientro rateale. La debitrice cedette l’azienda a un cessionario, il quale, con atto di cessione del 28 luglio 2017, si accollò i debiti verso il creditore e sottoscrisse un nuovo piano di rientro rateale. Il cessionario versò al creditore 140.250,00 euro a titolo di rate, ma in seguito fallì. In sede fallimentare, la curatela eccepì la revocabilità dei pagamenti effettuati dal cessionario dopo maggio 2018, e il creditore, in sede di opposizione allo stato passivo, raggiunse un accordo transattivo con la curatela, riducendo l’ammissione al passivo dell’importo corrispondente a tali pagamenti (complessivi 76.500,00 euro). La debitrice originaria oppose l’ingiunzione, sostenendo che l’accollo l’avesse liberata e che il creditore avesse rinunciato al credito in sede fallimentare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’appello della debitrice e l’appello incidentale del creditore. Ha richiamato il principio per cui l’accollo interno (quello in cui il creditore non è parte dell’accordo e non dichiara espressamente di liberare il debitore originario) non estingue l’obbligazione del debitore cedente. L’art. 1273, comma 2, c.c., subordina la liberazione del debitore a una dichiarazione espressa del creditore, escludendo che la liberazione possa derivare da fatti concludenti o da una mera adesione all’accordo. Pertanto, la clausola di accollo contenuta nell’atto di cessione, che pure prevedeva la liberazione della debitrice, non era opponibile al creditore, rimasto estraneo al contratto.
La Corte ha poi esaminato le conseguenze della revocatoria fallimentare. I pagamenti effettuati dal cessionario dopo maggio 2018 sono stati dichiarati inefficaci in via di eccezione in sede fallimentare, con l’accordo transattivo che ha ridotto l’ammissione al passivo del creditore per l’importo corrispondente. Tali pagamenti, quindi, non hanno prodotto effetto estintivo del debito originario della debitrice, che è rimasto in capo a lei per la somma di 76.500,00 euro. La Corte ha escluso che l’accordo transattivo in sede fallimentare potesse avere effetto liberatorio verso la debitrice, trattandosi di una rinuncia operata esclusivamente nei rapporti con il fallimento.
Quanto al regime degli interessi, la Corte ha confermato la statuizione del primo giudice, che li aveva calcolati sulla somma oggetto di revocatoria a decorrere dall’effetto giuridico della compensazione operata in sede fallimentare, non potendo calcolare interessi per un periodo precedente in cui il creditore aveva beneficiato della disponibilità della valuta. Ha rigettato l’appello incidentale relativo al mancato pagamento di una cambiale di 5.000,00 euro, rilevando che il creditore non aveva dimostrato l’incidenza di tale mancato pagamento sul debito residuo, essendo stato il credito rinegoziato con il cessionario e non essendo stata provata la persistenza dell’obbligazione della debitrice per tale importo.
Implicazioni Pratiche
- Accollo e liberazione del debitore: il debitore originario che ceda l’azienda e ottenga un accollo dei debiti non è liberato verso il creditore se questi non ha dichiarato espressamente di accettare la liberazione; l’avvocato del debitore cedente deve ottenere, al momento della cessione, una dichiarazione scritta del creditore che lo liberi espressamente, o, in subordine, deve stipulare un accollo esterno ex art. 1273 c.c., di cui il creditore sia parte e che preveda la liberazione.
- Revocatoria e pagamenti inefficaci: i pagamenti effettuati dall’accollante in esecuzione dell’accollo, se dichiarati inefficaci in sede fallimentare per revocatoria, non estinguono il debito originario del cedente; il creditore può legittimamente agire contro il debitore originario per il recupero delle somme corrispondenti a tali pagamenti inefficaci, poiché l’effetto estintivo viene meno e il debito riemerge in capo al debitore cedente.
- Onere della prova nei giudizi di opposizione: il debitore che eccepisca l’estinzione del debito per effetto di un accollo o di una rinuncia del creditore deve provare l’esistenza della dichiarazione espressa di liberazione o della rinuncia; l’accordo transattivo intervenuto tra il creditore e la curatela fallimentare non è opponibile al debitore originario, se non ne risulta espressamente la rinuncia al credito verso di lui.
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