Sovraindebitamento: il ritardo del programma di liquidazione oltre i 30 giorni non annulla la procedura (Cass. civ. Sez. I n. 2264 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 14 novies, comma 1, della l. n. 3 del 2012, ai fini della redazione del programma di liquidazione, non ha natura perentoria, assolvendo ad una finalità di programmazione che mira, sotto la responsabilità del liquidatore, ad assicurare la ragionevole durata della procedura; ne consegue che il superamento di tale termine non determina la nullità della liquidazione e della esecuzione del programma. (Rv. 677286-01)
Il Fatto
Il debitore sottoposto a liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della legge n. 3 del 2012 aveva proposto reclamo al Tribunale di Siena contro un decreto del giudice delegato. Il reclamo, proposto ex art. 739 c.p.c., era stato respinto.
Contro il decreto del Tribunale il debitore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo sosteneva che il programma di liquidazione avrebbe dovuto essere depositato entro trenta giorni dall’inventario, coincidente con la prima perizia di stima del 2022, mentre era stato depositato solo di recente: la violazione del termine dell’art. 14-novies, comma 1, avrebbe reso nulla la procedura liquidatoria. Con il secondo e il terzo motivo contestava lo stato passivo, che non avrebbe atteso l’esito di giudizi pendenti su crediti bancari e avrebbe ammesso una cessionaria di crediti in violazione dell’art. 106 T.u.b. Con il quarto chiedeva un compenso per la custodia dei beni della procedura; con il quinto la prededuzione del compenso del proprio legale per l’attività preparatoria della domanda. Il liquidatore non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il termine di trenta giorni per la redazione del programma di liquidazione non è previsto come perentorio, né a pena di nullità dell’intera procedura, il cui obiettivo è la gestione e liquidazione integrale del patrimonio nell’interesse dei creditori. Sul piano letterale, il termine ha un dies a quo “mobile”, perché decorre dalla formazione dell’inventario, per la quale l’art. 14-sexies non prevede alcun termine; anche la durata quadriennale dell’ultimo comma dell’art. 14-novies è indicata come alternativa “minima” rispetto alla completa esecuzione del programma. Sul piano sistematico, la previsione risponde a un’esigenza di programmazione che valorizza le competenze professionali del liquidatore, importando nella procedura di sovraindebitamento la logica di sequenza ordinata e pianificabile già sperimentata con l’art. 104-ter l. fall. e oggi ribadita dagli artt. 213 e 272 CCII. La Corte enuncia quindi il principio di diritto: il termine ha finalità di programmazione, mira, sotto la responsabilità del liquidatore, ad assicurare la ragionevole durata della procedura, e il suo superamento non determina alcuna nullità dell’attività di liquidazione.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c.: il debitore sottoposto a procedura concorsuale liquidatoria non è legittimato a impugnare lo stato passivo, essendo estraneo al procedimento di formazione affidato al liquidatore, che rappresenta la massa dei creditori e non agisce quale avente causa del debitore (Cass. n. 11447/2025; per il fallimento Cass. n. 29156/2024).
Anche il quarto motivo è inammissibile. Con la nomina il liquidatore assume l’amministrazione dei beni (art. 14-novies, comma 2), mentre il debitore è tenuto per legge a cooperare al miglior esito della procedura, pena la possibile perdita dell’esdebitazione ex art. 14-terdecies: non può quindi pretendere un compenso per una condotta cui è obbligato. Il motivo è inoltre generico, perché non spiega da quale provvedimento deriverebbe il diritto al compenso o al rimborso di spese non specificate. Il quinto motivo mira infine al riconoscimento della prededuzione in favore di un terzo professionista, pretesa che spetta semmai a quest’ultimo far valere con l’insinuazione o l’opposizione allo stato passivo.
Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese per mancata costituzione dell’intimato, con raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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