Voto nel concordato preventivo: atto unilaterale ratificabile anche oltre il termine (Cass. civ. Sez. VI-1 n. 15620 del 16.05.2022)
Principi di diritto (Massima)
La manifestazione di voto nel concordato preventivo è un atto negoziale unilaterale, la cui effettiva provenienza costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito. Essa non richiede le forme del mandato, né il rilascio preventivo di una procura speciale, che l’art. 174 l.fall. prevede positivamente solo per il creditore che intenda farsi fisicamente rappresentare in adunanza. Il voto espresso può essere oggetto di ratifica da parte del creditore interessato, ammissibile anche dopo la scadenza del termine per l’esercizio del diritto di voto.
Il Fatto
La società aveva proposto domanda di concordato preventivo, successivamente dichiarata improcedibile dal Tribunale, che aveva contestualmente dichiarato il suo fallimento. Nel corso della procedura, l’adunanza dei creditori si era conclusa senza il raggiungimento della maggioranza richiesta, a causa dei voti contrari espressi da due istituti di credito, pervenuti nei venti giorni successivi all’adunanza. La società reclamava avverso la declaratoria di fallimento, sostenendo l’invalidità dei voti negativi per difetto di procura speciale in capo ai soggetti che li avevano manifestati e deducendo l’avvenuta decadenza delle banche dalla facoltà di ratifica, una volta decorso il termine per l’esercizio del voto.
La Corte d’appello rigettava il reclamo, confermando i principi di libertà di forma e non necessità di procura speciale per l’espressione del voto, e ritenendo la ratifica ammissibile anche dopo la scadenza del termine. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo, con cui si censurava la violazione dell’art. 174 l.fall. La Corte ha richiamato i propri precedenti, affermando che la manifestazione di voto è un atto negoziale unilaterale, suscettibile di ratifica, la cui provenienza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha inoltre escluso che la manifestazione di voto richieda le forme del mandato, osservando che la regola del rilascio preventivo della procura, prevista dall’art. 174 l.fall., opera solo per la rappresentanza fisica in adunanza, mentre la maggiore semplicità di manifestazione emerge dalle previsioni dell’art. 178, comma 4, l.fall..
La Corte ha poi rilevato che la società ricorrente non aveva nemmeno trascritto in ricorso il contenuto delle procure rilasciate dai creditori, limitandosi a riportare le osservazioni svolte in sede di reclamo. L’accertamento compiuto dai giudici di merito circa la validità delle manifestazioni di voto contrario non poteva, pertanto, essere rimesso in discussione in sede di legittimità, non residuando spazio per sindacare l’interpretazione data dalla corte territoriale all’operato del tribunale.
Il secondo motivo, riguardante un’ulteriore ratio decidendi dei giudici d’appello, è stato dichiarato assorbito, non senza rilevare come il tema dell’applicabilità del meccanismo del cd. silenzio-assenso fosse stato comunque affrontato nel reclamo. Al rigetto del ricorso ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la dichiarazione dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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