Obbligo di fare ex tittle giudiziale: conversione in valore pecuniario per l’insinuazione al passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 18396 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 51 e 59 l. fall., la prestazione di un’obbligazione di facere, portata da un titolo giudiziale divenuto definitivo, deve essere insinuata al passivo fallimentare per il controvalore pecuniario dell’obbligo al momento della dichiarazione di fallimento. Tale controvalore è calcolato sulla base delle spese necessarie per l’esecuzione delle operazioni volte all’adempimento dell’obbligo rimasto ineseguito. L’accertamento di tale valore avviene in sede endoconcorsuale, e non nella sede dell’esecuzione individuale, la cui azione è preclusa dal divieto di cui all’art. 51 l. fall.
Il Fatto
La società, prima del fallimento, aveva realizzato un fabbricato in parziale sopraelevazione e avanzamento rispetto al confine con la proprietà dei ricorrenti, violando le distanze legali. Accertata l’illiceità dell’opera con sentenza passata in giudicato, la società fu condannata alla demolizione e all’arretramento del fabbricato, oltre al risarcimento del danno. Successivamente intervenne la dichiarazione di fallimento.
I creditori insinuavano al passivo, oltre ai crediti risarcitori e per spese legali, anche il credito corrispondente al costo necessario per l’esecuzione della demolizione. Il giudice delegato ammetteva le prime due voci, ma rigettava la domanda relativa ai costi di demolizione, ritenendo che l’obbligazione di fare non fosse suscettibile di insinuazione. Il tribunale, in sede di opposizione, confermava il diniego. I creditori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina la questione della sorte dell’obbligazione di fare in capo al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento. I giudici di merito avevano ritenuto che il creditore potesse agire in via esecutiva individuale, ma la Suprema Corte osserva come tale soluzione sia preclusa dall’art. 51 l. fall.
Dal momento della dichiarazione di fallimento, nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Ciò rende impraticabile la via dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare disciplinata dagli artt. 612 e segg. c.p.c. In tali casi, soccorre l’art. 59 l. fall., che disciplina i crediti aventi ad oggetto una prestazione diversa dal denaro, stabilendone la concorrenza secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.
La Corte ne deduce che l’unico strumento di tutela per il creditore è la conversione dell’obbligazione di fare in un corrispettivo pecuniario, determinato dal calcolo delle spese necessarie per l’adempimento della prestazione rimasta ineseguita. Tale valore deve essere accertato nella sede endoconcorsuale, nel contraddittorio dei creditori, e non già nella sede esecutiva individuale, preclusa dall’art. 51 l. fall.
Questa soluzione garantisce una duplice tutela. Da un lato, consente al creditore di insinuarsi tempestivamente al passivo e di partecipare ai riparti senza il rischio che l’attivo si disperda; dall’altro, assicura ai creditori concorrenti la cristallizzazione del valore del credito alla data del fallimento. La Corte accoglie quindi il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti e cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale.
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Nota della Redazione
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