Interpretazione di “malattie particolarmente gravi” ai fini del comporto (Cass. Sez. Lav. n. 26956/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione della contrattazione collettiva, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., con la conseguenza che il giudice deve seguire un percorso circolare che tenga conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, confrontando il significato desumibile dal criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative. La nozione di “malattia particolarmente grave” contenuta nei contratti collettivi, in deroga ai criteri ordinari di computo del periodo di comporto, ha natura elastica e va interpretata facendo riferimento alle patologie che richiedono terapie salvavita, ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita. Il lavoratore che intenda avvalersi della deroga ha l’onere di provare la sussistenza della patologia grave, mediante la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita, non essendo sufficienti comunicazioni informali (quali messaggi WhatsApp) prive di valenza medico-legale.
Il Fatto
Il lavoratore veniva licenziato per superamento del periodo di comporto di 245 giorni previsto dal CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni. Il lavoratore eccepiva che parte delle assenze dovessero essere escluse dal computo, in quanto dovute a “malattia particolarmente grave” (insufficienza renale che richiedeva terapia di dialisi), ai sensi del comma 8 dell’art. 63 del CCNL. La Corte d’Appello di Ancona rigettava la domanda, ritenendo che la clausola andasse interpretata nel senso di riferirsi a patologie che richiedono terapie salvavita, e che il lavoratore non aveva provato che la sua malattia rientrasse in tale categoria, non essendo stata barrata la casella “Patologia grave che richiede terapia salvavita” nei certificati medici. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto richiamato il principio per cui l’interpretazione dei contratti collettivi segue i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., con un percorso circolare che coordina tutti i canoni interpretativi. Ha quindi esaminato la nozione di “malattia particolarmente grave”, qualificandola come clausola generale di natura elastica, che richiede un giudizio di valore del giudice, da compiere valorizzando il senso letterale, i principi dell’intero atto negoziale e fattori esterni (come l’evoluzione della scienza medica). La Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’Appello, che aveva ricondotto la deroga alle “terapie salvavita”, ossia a patologie che richiedono trattamenti indispensabili alla sopravvivenza, includendo espressamente la terapia di emodialisi, ma ha confermato che, nel caso di specie, il lavoratore non aveva assolto all’onere probatorio.
La Corte ha osservato che il contratto collettivo richiede, ai fini della deroga, che il lavoratore invii una certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. La documentazione medica prodotta dal lavoratore era priva dell’indicazione “patologia grave che richiede terapia salvavita”, e le comunicazioni informali (messaggi WhatsApp) non potevano supplire a tale carenza, non avendo valenza medico-legale. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all’omessa valutazione dei messaggi WhatsApp, rilevando che la Corte territoriale aveva espressamente esaminato tali comunicazioni, e che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sussiste quando il fatto storico è stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se non valutato come decisivo.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio per la deroga al comporto: il lavoratore che intenda far valere l’esclusione di periodi di assenza per “malattia particolarmente grave” ai fini del computo del comporto ha l’onere di provare, mediante certificazione medica dalla quale risulti espressamente la natura grave della patologia e la necessità di terapia salvavita, la sussistenza dei presupposti della deroga; la mera allegazione o le comunicazioni informali non sono sufficienti.
- Interpretazione della clausola collettiva: l’avvocato che si trovi a interpretare una clausola di contratto collettivo che fa riferimento a “malattie particolarmente gravi” deve considerare che il giudice valuterà la patologia in base a criteri oggettivi e medico-legali, e non sulla base delle mere dichiarazioni del lavoratore; è necessario che la certificazione medica indichi esplicitamente la natura salvavita della terapia, poiché solo tale indicazione consente l’esclusione dal computo delle assenze.
- Valore probatorio delle comunicazioni informali: le comunicazioni tra lavoratore e datore di lavoro (es. messaggi WhatsApp) non hanno valore probatorio ai fini della prova della natura grave della malattia, se non supportate dalla certificazione medica; il giudice valuterà la documentazione sanitaria ufficiale, che costituisce l’unico mezzo idoneo a comprovare la patologia e la necessità di terapia salvavita.
Nota della Redazione
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