Notifica a ente pubblico contumace e riassorbibilità assegni ad personam (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30749 del 22.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella controversia in cui sia parte un ente pubblico dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza va effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, R.D. n. 1611/1933, restando irrilevante che l’ente sia rimasto contumace, poiché la domiciliazione è prevista per legge e opera indipendentemente dalla scelta di costituirsi. Ne consegue che la notifica eseguita presso la sede dell’Amministrazione è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali di legge, di regolamento o di atti amministrativi che qualifichino un emolumento come non riassorbibile, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam. In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione nei soli limiti della motivazione inadeguata o della violazione dei canoni legali.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico trasferito dal Ministero dell’Istruzione al Ministero per i beni e le attività culturali, aveva chiesto il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità già in godimento presso l’amministrazione di provenienza, dove era erogata sotto la denominazione “importo classe”. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda.
La Corte di Appello di Torino, in accoglimento dell’impugnazione del Ministero, ha respinto le pretese: la diminuzione stipendiale era stata corretta con un assegno ad personam riassorbibile e non risultava alcun supporto normativo alla tesi della non riassorbibilità, poiché presso il MIUR l’emolumento non costituiva voce autonoma. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la ritenuta tardività dell’appello. Il ricorrente sostiene che la notifica della sentenza di primo grado presso la sede del Ministero, rimasto contumace, avesse fatto decorrere il termine breve, con conseguente passaggio in giudicato. La Corte richiama il principio per cui la notifica all’ente pubblico dotato di autonoma personalità giuridica deve avvenire presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale ex art. 11, comma 2, R.D. n. 1611/1933, con la nota Cass. n. 27424/2020. La domiciliazione opera per legge e prescinde dalla costituzione, sicché la notifica alla sede amministrativa è inidonea a far decorrere il termine breve. La tesi che assimila il funzionario delegato al difensore è respinta: da tale assimilazione non si traggono le conseguenze invocate.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Pur formalmente denunciando la violazione dei canoni ermeneutici, essi censurano l’interpretazione del decreto ministeriale del 2005. La Corte ribadisce che l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto, censurabile solo per motivazione inadeguata o violazione dei canoni legali, con richiamo a Cass. n. 17168/2012, Cass. n. 9054/2013, Cass. n. 10271/2016 e Cass. n. 3829/2021. Le censure non colgono la ratio decidendi, fondata sull’assenza di un fondamento normativo della non riassorbibilità: il datore di lavoro pubblico non può riconoscere emolumenti in contrasto con la disciplina di legge e contrattuale.
Il quarto motivo, che denuncia la pronuncia oltre i limiti delle domande, è inammissibile. La Corte territoriale aveva individuato due profili di doglianza, rilevando che solo il mantenimento senza assorbimento della R.I.A. era stato reiterato in appello. Esclusa la domanda sulla diminuzione stipendiale, difetta l’interesse a contestare passaggi argomentativi non incidenti sulla pretesa effettivamente proposta.
Il quinto motivo è infondato. La Corte territoriale ha individuato i fatti costitutivi della domanda e applicato il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam, richiamato da Cass. n. 10210/2020. È ius receptum che i principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum non ostano a che il giudice fondi la decisione su una ricostruzione autonoma dei fatti o su norme diverse, purché resti nell’ambito del petitum e della causa petendi, come ribadito da Cass. n. 6533/2024. Il sesto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria subordinata, è infondato: escluso in radice il diritto e l’inadempimento, ogni pretesa risulta implicitamente rigettata.
Nota della Redazione
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