Clausola arbitrale e accordi successivi nel rapporto parasubordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24901 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la qualificazione del vincolo come parasubordinato e l’interpretazione degli accordi contrattuali succedutisi nel tempo costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in Cassazione se sorretti da motivazione congrua e rispettosi dei criteri legali di ermeneutica. Il secondo accordo, disciplinando un periodo diverso, non integra novazione del primo. La clausola che rimette al debitore l’attribuzione del maggior compenso non è nulla ove l’attribuzione sia ancorata a parametri verificabili. Nel giudizio di legittimità, la deduzione generica dell’attore sugli emolumenti non impone alla controparte una contestazione specifica, restando immutato l’onere della prova.

Il Fatto

Il collaboratore ha convenuto in giudizio lo studio professionale e i soci per ottenere il pagamento degli emolumenti maturati in forza di due accordi succedutisi nel tempo, deducendo l’inadempimento degli obblighi contrattuali. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda; la Corte d’Appello, in parziale riforma, ha riconosciuto la natura parasubordinata del rapporto e ha condannato lo studio al pagamento di una somma in favore del lavoratore.

La Corte territoriale ha escluso l’operatività della clausola arbitrale, ha affermato la responsabilità solidale dei soci e ha respinto le eccezioni di prescrizione presuntiva e di violazione del patto di non concorrenza. Avverso tale pronuncia lo studio e il collaboratore hanno proposto ricorso principale e ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia la nullità della clausola che rimette alla mera discrezionalità del debitore l’attribuzione del maggior compenso e contesta l’interpretazione delle somme versate quali acconti. La Corte dichiara il primo profilo inammissibile per novità della questione, non emergendo dalla sentenza impugnata né dai gradi precedenti. Il secondo profilo è infondato, poiché l’interpretazione seguita dal giudice di merito è una delle possibili letture del testo e non viola i criteri legali di ermeneutica.

Il ricorso incidentale dello studio deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto generica la contestazione degli emolumenti. Il motivo è inammissibile per genericità e non si confronta con la sentenza, che non ha modificato l’onere probatorio.

Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte rileva che il giudice di merito ha correttamente distinto i crediti documentati e non contestati dai crediti supportati da conteggi specifici. Richiamando la propria Ordinanza n. 10629 del 19.04.2024, si afferma che il principio di non contestazione opera simmetricamente tra le parti: a fronte di una deduzione generica dell’attore, la contestazione generica del convenuto è sufficiente a far permanere gli oneri probatori sulla controparte.

Il motivo sulla clausola penale è infondato, poiché la penale riguarda attività riconducibili al rapporto di clientela e non quella inerente alla carica sindacale; l’interpretazione del giudice di merito è insindacabile. Analogamente è respinto il motivo sul vizio di motivazione, per sovrapposizione di profili incompatibili, e quello sulla responsabilità dell’associato, per novità della questione e per insindacabilità della valutazione delle prove testimoniali.

Infine, il motivo sulla regolamentazione delle spese è infondato, avendo la Corte applicato il principio della soccombenza con parziale compensazione. Ne consegue il rigetto di tutti i ricorsi, con compensazione delle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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