Maltrattamenti, aggravante minori e tentata violenza sessuale (Cass. pen. n. 34368/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche dopo la cessazione della convivenza, fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, restando integri gli obblighi di reciproco rispetto e assistenza. L’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 cod. pen. si applica quando il fatto è commesso in danno di minori, anche se alcuni episodi sono successivi al raggiungimento della maggiore età, purché siano contestati fatti verificatisi in periodo di minorità. Il mancato compimento dell’atto sessuale per il rifiuto opposto dalla vittima integra il tentativo, non la desistenza volontaria, essendo l’opposizione un fatto indipendente dalla volontà dell’agente. Le pene sostitutive possono essere negate con motivazione sulla loro inidoneità rieducativa nel caso concreto, senza necessità di un giudizio prognostico autonomo.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, in danno della moglie e dei figli, e di tentata violenza sessuale continuata e aggravata in danno della moglie. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma, riconosceva l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. per l’esito positivo del percorso di giustizia riparativa, confermando nel resto la condanna e rigettando la richiesta di pene sostitutive. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dei maltrattamenti per la cessazione della convivenza e per le differenze caratteriali, l’erronea applicazione dell’aggravante per i fatti successivi alla maggiore età dei figli, l’infondatezza della tentata violenza sessuale per mancanza di reiterazione e la configurabilità della desistenza volontaria, nonché vizi sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Sulla sussistenza dei maltrattamenti, ha richiamato il principio per cui il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è configurabile anche dopo la separazione di fatto o legale, fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, poiché il coniuge resta “persona della famiglia” e permangono gli obblighi di reciproco rispetto e assistenza morale e materiale, a prescindere dalla convivenza (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R.; Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V.). Nel caso di specie, la donna era stata costretta dal marito, fino al 2017, a cucinare per lui e a occuparsi delle faccende domestiche con il ricatto di non provvedere altrimenti al suo sostentamento, il che dimostra la persistenza del vincolo familiare.
Quanto all’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 cod. pen., la Corte ha osservato che essa si applica non solo “in presenza” di un minore, ma anche “in danno” dello stesso. Anche se alcuni episodi erano successivi al raggiungimento della maggiore età dei figli, la contestazione comprendeva plurime aggressioni direttamente subite dai minori nel periodo di minorità, come quelle descritte dalla figlia nel settembre e ottobre 2022, ampiamente idonee a fondare l’aggravante. Sulla tentata violenza sessuale, la Corte ha escluso la desistenza volontaria, richiamando il principio per cui il mancato compimento dell’atto sessuale per il rifiuto opposto dalla vittima integra il tentativo, essendo l’opposizione un fatto indipendente dalla volontà dell’agente (Sez. 3, n. 51420 del 18/09/2014, M., Rv. 261389 – 01). Nel caso, le condotte dell’imputato (minacce di percosse in caso di rifiuto, pugno sul volto per il rifiuto di un rapporto orale) integravano il tentativo, senza che fosse necessaria la reiterazione delle richieste.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sul precedente specifico e sulla reiterazione di condotte gravi anche dopo la fine della convivenza, e ha escluso che l’esito positivo della giustizia riparativa potesse essere valutato due volte, essendo già stato valorizzato con l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. Quanto al diniego delle pene sostitutive, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, incentrata sull’inidoneità delle sanzioni a soddisfare le finalità rieducative nel caso concreto, fosse adeguata e non necessitasse di un autonomo giudizio prognostico sul rispetto delle prescrizioni, che postula una valutazione di astratta idoneità già esclusa.
Implicazioni Pratiche
- Persistenza del vincolo familiare: il difensore non può eccepire l’insussistenza dei maltrattamenti per la mera cessazione della convivenza, dovendo invece dimostrare che siano venuti meno anche gli obblighi di reciproco rispetto e assistenza morale, ad esempio attraverso la prova di una separazione effettiva e definitiva di tutti i rapporti familiari, anche economici, fino allo scioglimento del matrimonio.
- Aggravante per fatti in danno di minori: la contestazione dell’aggravante ex art. 572, comma 2, cod. pen. è legittima se anche un solo episodio, tra quelli oggetto di imputazione, è stato commesso quando la persona offesa era minorenne; il difensore deve quindi verificare la data di commissione di ciascun episodio e, se tutti sono successivi al raggiungimento della maggiore età, eccepire l’insussistenza dell’aggravante.
- Desistenza volontaria e tentativo: per eccepire la desistenza volontaria nel tentativo di violenza sessuale, il difensore deve dimostrare che l’agente abbia spontaneamente rinunciato a completare l’atto, non che sia stato fermato dal rifiuto o dall’opposizione della vittima; in quest’ultimo caso, il reato è consumato come tentativo, e la mancata produzione di prove materiali (es. fotografie) non inficia l’attendibilità della persona offesa, se il racconto è coerente e circostanziato.
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