Sequestro preventivo: pericolo di dispersione e motivazione per relationem (Cass. pen. n. 34481/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, rientrandovi la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, deducibile solo con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione per relationem è legittima quando il giudice dimostra di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento richiamato, di averle meditate e ritenute coerenti con la propria decisione, e quando l’atto di riferimento è conoscibile dalla parte. La tecnica redazionale del “copia-incolla” non è di per sé illegittima se accompagnata da una autonoma valutazione, che può desumersi anche da un parziale diniego della misura o da una diversa qualificazione giuridica dei fatti. Le condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie del reo costituiscono elementi valutabili ai fini del periculum in mora ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo novellato dal d.lgs. n. 87 del 2024.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Lucca disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari contestati a un legale rappresentante di una società a responsabilità limitata e alla società stessa. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di annullamento. La società e il rappresentante legale proponevano ricorso per cassazione, deducendo la mancanza del periculum in mora, per la natura fisiologica dell’attività di compravendita immobiliare della società, e la mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP, che avrebbe acriticamente trascritto l’informativa della Guardia di Finanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, ha richiamato il principio per cui, in tema di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e la nozione di violazione di legge non include la mera illogicità della motivazione, ma solo la mancanza assoluta o l’apparenza della stessa (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua). La censura sulla mancanza di concretezza e attualità del periculum in mora è, in realtà, una critica al malgoverno logico degli elementi valutati dal Tribunale, non una violazione di legge sostanziale. La Corte ha inoltre osservato che, a seguito delle modifiche dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024), le condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie del reo costituiscono elementi utilmente valutabili ai fini della sussistenza e concretezza del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva fatto riferimento alla sproporzione tra la scarsa consistenza finanziaria e il recente acquisto di immobili, nonché alla non floridità dei bilanci.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la mancanza di autonoma valutazione. Ha ricordato che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice dimostra di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento richiamato e di averle meditate, e quando l’atto di riferimento è conoscibile (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera). Il GIP, nel caso di specie, aveva indicato gli elementi di fatto sulla base dei quali aveva ritenuto l’inesistenza delle prestazioni fatturate, aveva escluso che i pagamenti potessero sostenere il contrario richiamando dichiarazioni di terzi, e aveva operato una diversa qualificazione del fatto per uno dei capi di imputazione, escludendo presupposti del reato più grave ipotizzato dal Pubblico Ministero. Ciò dimostrava un’autonoma valutazione, ancorché la tecnica redazionale avesse utilizzato ampi stralci dell’informativa. La Corte ha precisato che l’adesione del giudice alle risultanze investigative non richiede formule particolarmente articolate, e che la deduzione di mancanza di autonoma valutazione impone alla parte di specificare le ragioni per cui i fatti richiedevano un particolare vaglio critico che sarebbe mancato, onere non assolto dai ricorrenti.
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione del sequestro preventivo: il difensore, nel ricorso per cassazione avverso il rigetto del riesame di un sequestro preventivo, può dedurre esclusivamente violazioni di legge, non vizi di motivazione (salvo l’ipotesi di motivazione assente o apparente); la doglianza sulla logicità della valutazione del periculum in mora o del fumus è inammissibile, e deve essere articolata, semmai, nel giudizio di merito o con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non esperibile in questa fase.
- Motivazione per relationem e copia-incolla: per eccepire la mancanza di autonoma valutazione, il difensore deve indicare specificamente le criticità emergenti dagli atti richiamati che il giudice avrebbe dovuto valutare e non ha valutato, dimostrando che la mera trascrizione dell’informativa è stata utilizzata per eludere il dovere di motivare; la mera quantificazione delle pagine trascritte rispetto a quelle di commento è insufficiente.
- Periculum in mora e condizioni patrimoniali: il difensore deve considerare che, per i reati tributari, le condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie del reo sono valutabili ai fini del pericolo di dispersione, anche in relazione alla gravità del reato; la natura fisiologica dell’oggetto sociale (es. compravendita immobiliare) non esclude di per sé il periculum, dovendo il giudice verificare la concreta consistenza delle risorse e la sproporzione rispetto alle disponibilità finanziarie.
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Nota della Redazione
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