Sequestro preventivo e sindacato di legittimità limitato al vizio di legge (Cass. pen. n. 34490/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, nozione che ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo, nonché i vizi di motivazione radicali che rendano l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del periculum in mora quando il giudice abbia motivato sul collegamento tra il bene sequestrato e il reato, anche mediante richiamo a fonti investigative, e sulla sua idoneità a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o di agevolazione di ulteriori reati, a norma dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Livorno disponeva il sequestro preventivo di un autospurgo, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 192 e 255 d.lgs. n. 152 del 2006, perché l’indagato, in qualità di legale rappresentante di una società, immetteva all’interno di un tombino per acque piovane i rifiuti liquidi contenuti nell’automezzo. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di annullamento. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di fumus boni iuris per la genericità degli elementi indiziari e la mancanza di periculum in mora, eccependo l’insufficiente motivazione sul collegamento tra il bene e il rischio di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo, il sindacato è limitato alla violazione di legge, nozione che include i vizi di motivazione solo quando l’apparato argomentativo sia del tutto mancante o meramente apparente, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov). La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato, richiamando l’informativa della polizia giudiziaria e le fotografie che documentavano l’indagato nell’atto di sversare nella pubblica fognatura il contenuto della cisterna, e aveva escluso che la difesa avesse fornito elementi atti a contrastare la ricostruzione accusatoria. La motivazione sul fumus era pertanto sufficiente e non apparente.
Sul periculum in mora, la Corte ha ribadito che, per il sequestro preventivo di un bene, è necessario accertare che la res sia, sebbene indirettamente, collegata al reato e, ove lasciata in libera disponibilità, idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori reati (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa). Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente rilevato che il mezzo era stato utilizzato per la consumazione del reato e che la sua libera disponibilità avrebbe potuto agevolare la reiterazione del medesimo illecito. La censura difensiva, che contestava la mancanza di una motivazione specifica sul collegamento, si risolveva in una diversa valutazione degli stessi elementi, preclusa in sede di legittimità, non essendo la motivazione impugnata affetta da assoluta mancanza o apparenza.
Implicazioni Pratiche
- Limiti del ricorso per cassazione: il difensore, nell’impugnare un provvedimento di sequestro preventivo, deve dedurre specifiche violazioni di legge, non meri vizi di motivazione (salvo l’ipotesi di motivazione assente o apparente); la contestazione della logicità della valutazione del fumus o del periculum è inammissibile in cassazione, dovendo essere articolata nel giudizio di merito o, al più, con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non esperibile in questa fase.
- Valutazione del periculum in mora per i veicoli: per contestare il sequestro di un automezzo utilizzato per il reato, il difensore deve dimostrare che il bene non sia strumentale alla commissione del reato o che la sua libera disponibilità non comporti il pericolo di reiterazione o aggravamento (es. dimostrando che il mezzo è alienato o non più utilizzabile); la mera allegazione della genericità del collegamento non è sufficiente.
- Motivazione per relationem e sindacato di legittimità: il ricorrente che eccepisca la motivazione apparente per il richiamo a un’informativa di polizia giudiziaria deve indicare specificamente quali elementi di fatto, contenuti nell’atto richiamato, il giudice avrebbe dovuto valutare e non ha valutato, e perché la loro omissione renda il provvedimento incomprensibile; la mera critica alla tecnica redazionale (es. copia-incolla) non integra, di per sé, un vizio di legittimità.
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