L’estorsione ambientale e il metodo mafioso anche senza minaccia esplicita (Cass. pen. Sez. II n. 29387 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, la minaccia, anche implicita, larvata o indiretta, è idonea a integrare il reato quando, in relazione alle circostanze concrete e alla personalità dell’agente, sia in grado di coartare la volontà della vittima. Ricorre l’estorsione c.d. ambientale quando la condotta provenga da soggetti notoriamente inseriti in organizzazioni criminali che controllano il territorio, rendendo superfluo un espresso avvertimento. L’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non richiede l’esistenza di un’associazione ex art. 416-bis cod. pen., essendo sufficiente il ricorso a modalità che richiamino la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo.
Il Fatto
L’imputato, esponente di un noto clan camorristico, era stato condannato in concorso per due episodi di estorsione ai danni di un commerciante di auto, a cui aveva sottratto due veicoli senza corrispettivo, e per una terza estorsione ai danni di un imprenditore, costretto ad assumere lavoratori riconducibili all’agente. La Corte di Appello, in parziale riforma, aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità e l’aggravante del metodo mafioso. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso in punto di responsabilità erano, per lo più, generici o volti a una diversa ricostruzione del fatto. Quanto alla configurabilità dell’estorsione, la Corte ha ribadito che la minaccia può essere implicita e che l’estorsione ambientale è integrata quando il soggetto agente, notoriamente inserito in un contesto criminale, agisce con modalità idonee a incutere timore. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua, avendo valorizzato elementi oggettivi come il pregiudizio subito dalle vittime, l’assenza di rapporti personali che giustificassero la liberalità e le conversazioni intercettate.
Relativamente all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ha precisato che questa non richiede la prova dell’esistenza di un’associazione di tipo mafioso, né azioni violente eclatanti, essendo sufficiente che la condotta richiami la forza intimidatrice del vincolo associativo. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano desunto l’aggravante dal clima di assoggettamento e dall’uso di un linguaggio gergale tipico delle organizzazioni camorristiche.
La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, ravvisando una violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. Il giudice di appello, pur riducendo la pena base, aveva aumentato la pena per l’aggravante del metodo mafioso in misura superiore rispetto a quella applicata dal primo giudice, in assenza di appello del pubblico ministero. La Corte ha, tuttavia, proceduto direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., senza annullare con rinvio, in quanto il vizio era emendabile.
La Suprema Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte territoriale adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in anni 5, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, rigettando nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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