Abnormità del provvedimento che restituisce gli atti per erronea irrevocabilità del decreto penale (Cass. pen. n. 35630/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del giudice dibattimentale che, all’esito della citazione diretta a giudizio, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero sul presupposto, erroneo, della già intervenuta irrevocabilità del decreto penale di condanna (in realtà revocato per irreperibilità) è affetto da abnormità funzionale, in quanto determina una indebita regressione del procedimento e la sua stasi, assumendo l’esistenza di un titolo ormai non più esistente. La revoca del decreto penale di condanna per mancata notifica, anche se frutto di errore, non è abnorme e non è impugnabile; una volta disposta, il pubblico ministero non può che esercitare l’azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio, e nel successivo giudizio dibattimentale non possono farsi valere vizi del provvedimento di revoca, essendo esso inoppugnabile.
Il Fatto
Il GIP di Caltagirone emetteva un decreto penale di condanna nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. Con provvedimento dell’11 settembre 2023, il GIP revocava il decreto penale per impossibilità di notificazione all’imputato, risultato irreperibile. Il pubblico ministero, ricevuti gli atti, notificava l’avviso di conclusione delle indagini e successivamente emetteva decreto di citazione diretta a giudizio. Alla prima udienza dibattimentale, il difensore eccepiva la nullità del decreto penale di condanna per notifica a indirizzo errato. Il giudice, dopo un rinvio, accoglieva l’eccezione e disponeva la restituzione degli atti al PM, rilevando che il decreto penale era divenuto irrevocabile prima dell’avviso di conclusioni delle indagini. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, denunciando l’abnormità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata. Ha richiamato il consolidato orientamento in tema di abnormità processuale, che ricorre non solo quando il provvedimento è avulso dall’ordinamento (abnormità strutturale), ma anche quando, pur costituendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti, determinando la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo se non a prezzo di nullità o di violazione di legge (abnormità funzionale) (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni).
La Corte ha rilevato che il provvedimento di revoca del decreto penale, anche se fondato su errore circa la notifica, non è abnorme e non è impugnabile, ai sensi dell’art. 460 cod. proc. pen., non essendovi un diritto dell’imputato alla definizione con decreto piuttosto che con rito ordinario (Sez. 4, n. 12350 del 14/01/2020, Zoppo; Sez. 4, n. 3011 del 19/12/2024, dep. 2025, Pmt). Una volta disposta la revoca, il PM non poteva che procedere con la citazione diretta, e nel successivo giudizio dibattimentale non era consentito rimettere in discussione la regolarità della revoca. Il giudice dibattimentale, invece, aveva erroneamente ritenuto che il decreto penale fosse irrevocabile, mentre era stato revocato, e aveva disposto la restituzione degli atti al PM, determinando una indebita regressione del procedimento e la sua stasi. Tale provvedimento, per la sua natura di stallo processuale basato su un presupposto inesistente, è abnorme e suscettibile di ricorso per cassazione, con annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale per il prosieguo del giudizio.
Implicazioni Pratiche
- Inoppugnabilità della revoca del decreto penale: il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna, anche se fondato su errore, non è impugnabile e non può essere rimesso in discussione nel successivo giudizio ordinario; il difensore non può eccepire la nullità della revoca in sede di udienza predibattimentale, ma deve eventualmente contestare solo l’atto introduttivo del giudizio (se viziato), non il decreto revocato.
- Abnormità funzionale del provvedimento di restituzione: il giudice che, in un giudizio incardinato con citazione diretta, dispone la restituzione degli atti al PM per l’erroneo presupposto che il decreto penale fosse irrevocabile (quando in realtà era stato revocato) emette un provvedimento abnorme, che può essere impugnato dal PM con ricorso per cassazione; la difesa non può trarre vantaggio da tale errore, e il giudice del rinvio deve proseguire il giudizio.
- Irrilevanza dei vizi della notifica del decreto revocato: una volta che il decreto penale è stato revocato e il PM ha esercitato l’azione penale con citazione diretta, non sono più deducibili vizi afferenti alla notifica del decreto revocato, nemmeno per eccepire la nullità del giudizio; il difensore deve concentrare le eccezioni sulla regolarità degli atti del nuovo procedimento, non sul decreto ormai definitivamente revocato.
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Nota della Redazione
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