Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza nell’applicazione della pena su accordo delle parti (Cass. pen. n. 29476 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pronuncia che, all’esito di un accordo ex art. 444 cod. proc. pen., applichi una pena in termini difformi da quelli concordati, determinando la durata del lavoro di pubblica utilità secondo un criterio di computo differente da quello previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Il giudice, ove non condivida l’accordo, deve rigettare la richiesta, non potendo modificarla d’ufficio con la sentenza.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, all’esito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a carico dell’imputata la pena di sei mesi di arresto e 1.350,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis, determinato in 118 giorni. Il giudice non aveva disposto la sospensione della patente di guida né la confisca del veicolo.
Avverso tale sentenza la Procura della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei parametri legali per il calcolo dei giorni di lavoro di pubblica utilita’ e l’omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è fondato per l’assorbente difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Le parti avevano concordato la pena di sei mesi di arresto e 1.350,00 euro di ammenda, con conversione della componente detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di 13.500,00 euro, per un totale di 14.850,00 euro da sostituire con il lavoro di pubblica utilità.
L’impugnata sentenza aveva invece applicato la pena in termini differenti dall’accordo, determinando la durata della misura sostitutiva in base a un criterio di computo diverso da quello stabilito dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Tale norma prevede che il lavoro di pubblica utilità abbia una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata, ragguagliando 250,00 euro a un giorno di lavoro per la conversione della pena pecuniaria.
La Corte ha chiarito che il giudice non dispone del potere di modificare con sentenza l’accordo delle parti, dovendo in caso di dissenso rigettare la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 3, n. 19605 del 25/01/2023 e Sezioni Unite n. 23400 del 27/01/2022. La censura è ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche al netto delle violazioni di legge relative alle sanzioni amministrative accessorie, in merito alle quali non vi era statuizione in sentenza.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia, Ufficio G.i.p., per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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