Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: aggravante del fine di profitto e giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 1612 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto di cui all’art. 12, comma 3 ter, d.lgs. n. 286/1998 ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta. Ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, l’aggravante non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale finalità. La stessa circostanza non richiede, invece, la sussistenza di un vincolo associativo o di un previo accordo, essendo sufficiente che il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso fra loro, anche mediante un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione. Quanto all’effetto estensivo dell’impugnazione di cui all’art. 587 cod. proc. pen., la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata nei confronti del coimputato non impugnante o che abbia proposto impugnazione tardiva, se il giudicato di colpevolezza si è formato prima del verificarsi della causa estintiva: la scelta processuale di protrarre il procedimento è “esclusivamente personale” e la formazione del giudicato determina una cesura che rende irrilevante il successivo decorso del tempo ai fini della prescrizione.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila dichiarava inammissibile per tardività l’impugnazione proposta da uno degli imputati, Racciatti, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che lo aveva condannato per il delitto di favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza illegale di una cittadina straniera, commesso mediante la stipulazione di un matrimonio di comodo dietro compenso. Il giudice di secondo grado aveva invece rigettato nel merito l’appello dell’altro imputato, Trofino, condannato per la medesima fattispecie in relazione a un diverso episodio.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Trofino contesta il riconoscimento delle aggravanti di cui all’art. 12, comma 3, lett. d) e comma 3 ter, d.lgs. n. 286/1998; Racciatti lamenta la mancata applicazione dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dal coimputato Galizia, il cui reato era stato dichiarato estinto per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara infondato il primo motivo di ricorso di Trofino, inerente all’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286/1998. La norma, infatti, richiede unicamente che il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro, senza esigere né la prova di un vincolo associativo, che avrebbe potuto configurare il più grave reato di cui all’art. 416 cod. pen., né un previo accordo. Il concorso può realizzarsi anche attraverso un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, essendo sufficiente che le condotte risultino finalisticamente integrate in un unico obiettivo. Nel caso di specie, la compartecipazione di più soggetti all’organizzazione del matrimonio fittizio emergeva in modo evidente dalla ricostruzione dei fatti.
Il secondo motivo, concernente l’aggravante del fine di profitto di cui all’art. 12, comma 3 ter, d.lgs. n. 286/1998, è giudicato infondato e meramente oppositivo. La Corte richiama il principio per cui tale aggravante ha natura soggettiva e non è estensibile ai concorrenti che non abbiano agito in base alla finalità di profitto. Nel caso concreto, la sussistenza di tale finalità in capo a Trofino è stata logicamente desunta dai giudici di merito dal contesto complessivo della vicenda, in cui erano previste ricompense anche per gli intermediari, smentendo la tesi difensiva di un’azione svolta per beneficenza.
Quanto al ricorso di Racciatti, la Corte lo reputa infondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite Visconti secondo cui l’effetto estensivo di cui all’art. 587 cod. proc. pen. non opera in relazione alla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione quando il giudicato di colpevolezza si sia formato prima del verificarsi della causa estintiva. L’impugnazione tardiva è equiparata alla mancata impugnazione, essendo inidonea a instaurare un valido rapporto processuale.
Nella specie, la sentenza di primo grado era stata depositata il 5 aprile 2022 e il termine per appellare era spirato il 20 maggio 2022; l’appello di Racciatti era stato depositato il 3 giugno 2022, quando il giudicato si era già formato. Tale cesura rende irrilevante il successivo decorso del tempo ai fini della prescrizione, sicché la declaratoria di estinzione intervenuta per il coimputato non può essere estesa. La Corte rigetta quindi entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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