Transfer pricing: metodo TNMM e indice ROS per operazioni infragruppo (Cass. civ. Sez. Trib. n. 29083/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di transfer pricing (art. 110, comma 7, t.u.i.r.), nell’ipotesi di cessione di beni infragruppo tra società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell’unicità del centro di produzione che opera su ordini già confermati, il metodo TNMM (Transactional Net Margin Method) con l’indice ROS (Return on Sales) risulta più aderente al principio di libera concorrenza rispetto al metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price), perché il margine di guadagno è criterio più indicativo del prezzo, che non è frutto di libero mercato. Le linee guida OCSE costituiscono raccomandazioni non vincolanti, spettando al giudice di merito individuare il metodo più aderente alla fattispecie concreta.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di orologi e gioielleria, acquistava i prodotti dalla controllante svizzera per la rivendita in Italia. L’Agenzia delle Entrate, all’esito di verifica fiscale, notificava quattro avvisi di accertamento per gli anni 2010-2013, recuperando a tassazione maggiori imposte Ires e Irap per complessivi € 4.689.952,00, sul rilievo che i prezzi di acquisto erano diversi dal “valore normale” ai sensi dell’art. 110, comma 7, t.u.i.r. L’Ufficio utilizzava il metodo TNMM con l’indice ROS. La CTP di Firenze accoglieva il ricorso della società, ritenendo il metodo non appropriato. La CTR della Toscana, in sede di appello dell’Ufficio, rigettava il gravame, escludendo il metodo TNMM per la sua supposta incoerenza con la circolare ministeriale n. 32 del 1980 e con le linee guida OCSE. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso (nullità della motivazione per contraddittorietà), rilevando che il vizio lamentato non emerge dal testo della sentenza, ma dal confronto con altri atti (l’atto di appello), e che la motivazione, seppur sintetica, non è “apparente” nel senso richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass. n. 7090/2022).
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, e formula un’ampia ricostruzione della disciplina del transfer pricing e del metodo TNMM. La Corte richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 18392/2015, n. 7493/2016, n. 27018/2017, n. 9673/2018, n. 9615/2019, n. 13571/2021) secondo cui l’art. 110, comma 7, non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata a reprimere lo spostamento d’imponibile fiscale (transfer pricing). L’Amministrazione deve provare l’esistenza di transazioni a prezzo inferiore a quello normale; il contribuente ha l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato normali.
La Corte analizza le linee guida OCSE (edizioni 1995, 2010, 2017) e il loro ruolo: costituiscono raccomandazioni, non fonti normative vincolanti, e non fissano una gerarchia tra i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento. La scelta del metodo più appropriato spetta al giudice di merito, che deve individuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo conto dell’analisi funzionale, della comparabilità delle transazioni e dell’affidabilità delle informazioni disponibili. Il sindacato di legittimità sulla scelta del metodo è limitato alla violazione di legge, con indicazione precisa del vizio di sussunzione.
Applicando tali principi, la Corte censura la CTR per aver escluso l’applicabilità del metodo TNMM sulla base di una supposta incoerenza con una circolare del 1980 e con le linee guida OCSE, senza considerare che: (i) il gruppo si strutturata su una società produttrice svizzera e la contribuente come distributrice italiana, con cessione di beni infragruppo a basso rischio; (ii) il prezzo non è frutto di libero mercato, rendendo il margine di guadagno (ROS) un criterio più indicativo rispetto al confronto diretto dei prezzi (CUP); (iii) lo stesso contribuente aveva riconosciuto l’affidabilità del TNMM dal 2012. La CTR ha quindi errato nel non applicare il metodo più aderente al caso concreto, violando l’art. 110, comma 7, e i principi di comparabilità desumibili dalle linee guida OCSE.
Implicazioni Pratiche
- Scelta del metodo transfer pricing: l’avvocato del contribuente, in sede di accertamento, deve verificare se il metodo scelto dall’Amministrazione (TNMM, CUP, RPM, CPM, PSM) è effettivamente il più appropriato al caso concreto, tenendo conto dell’analisi funzionale, dei rischi assunti e della struttura del gruppo. La mera preferenza astratta per un metodo non è sufficiente; occorre dimostrare che il metodo alternativo è più affidabile.
- Contestazione del metodo TNMM con ROS: l’avvocato del contribuente che intenda contestare l’uso del metodo TNMM con l’indice ROS deve allegare e provare che: (i) l’analisi funzionale non supporta l’identificazione della “parte testata” come soggetto a basso rischio; (ii) i costi di locazione o altri costi fissi sono stati indebitamente inclusi, alterando il ROS; (iii) le società comparabili utilizzate dall’Ufficio non sono realmente comparabili in termini di funzioni, rischi e beni strumentali.
- Documentazione e analisi di comparabilità: l’avvocato del contribuente deve predisporre una dettagliata documentazione (c.d. “transfer pricing documentation”) che illustri l’analisi funzionale, la selezione delle comparabili, gli aggiustamenti di comparabilità e la scelta del metodo. In giudizio, la mancanza di tale documentazione o la sua inadeguatezza può essere utilizzata dall’Amministrazione per sostenere l’arbitrarietà della scelta del contribuente.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.