Controllo automatizzato: se manca la dichiarazione l’onere probatorio grava sull’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 23922/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando una cartella per omessi versamenti sia emessa all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla base di somme indicate nella dichiarazione annuale, e il contribuente neghi di avere presentato tale dichiarazione, spetta all’Amministrazione finanziaria o all’agente della riscossione provarne l’effettiva presentazione. Il contribuente non può essere onerato della prova del fatto negativo. L’esistenza della dichiarazione non può essere presunta dal solo fatto che sia stato attivato il controllo automatizzato o emessa la cartella. In assenza della dichiarazione, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge, l’Amministrazione deve procedere mediante avviso di accertamento.
Il Fatto
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per omessi versamenti relativi a un periodo d’imposta. Sosteneva di non avere presentato la dichiarazione annuale e contestava, quindi, la stessa possibilità di procedere attraverso il procedimento semplificato di cui agli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece riformato la decisione, osservando che la cartella richiamava una comunicazione contenente dati derivanti dal modello dichiarativo e ritenendo sostanzialmente incompatibile l’attivazione del controllo automatizzato con l’asserita omissione della dichiarazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce anzitutto la disciplina del controllo automatizzato. L’art. 36-bis consente la liquidazione sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate. Il comma 2-bis consente tuttavia, in presenza di pericolo per la riscossione, alcuni controlli sui versamenti anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.
Nel caso concreto, però, la sentenza d’appello aveva ricondotto la pretesa a importi risultanti da un modello dichiarativo annuale che il contribuente negava di avere presentato. Diventava quindi decisivo stabilire chi dovesse provare l’esistenza della dichiarazione.
La Corte afferma che, quando il controllo automatizzato riguarda omessi versamenti di somme indicate nella dichiarazione, la dichiarazione costituisce il presupposto stesso della procedura semplificata. La sua esistenza non può essere desunta dal solo fatto che l’Amministrazione abbia proceduto alla liquidazione e all’iscrizione a ruolo.
Se il contribuente non sostiene di avere presentato una dichiarazione diversa da quella considerata dall’Ufficio, ma nega radicalmente di averne presentata alcuna, l’onere della prova grava sull’Amministrazione o sull’agente della riscossione. Diversamente, si imporrebbe al contribuente di dimostrare un fatto negativo. Se invece il controllo prescinde dalla dichiarazione in forza di una diversa previsione normativa, tale circostanza deve essere specificamente allegata dall’ente procedente.
La Commissione regionale aveva fondato l’esistenza della dichiarazione sulla considerazione che, altrimenti, non si sarebbe potuto attivare il controllo automatizzato. Per la Cassazione si tratta di una semplice congettura, priva di un concreto fatto noto idoneo a sorreggere il ragionamento presuntivo. La sentenza viene quindi cassata con rinvio affinché sia verificata l’effettiva sussistenza dei presupposti del controllo automatizzato.
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