Principi di diritto (Massima) In tema di compensi per i giudici tributari, al Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, nei casi di assenza, impedimento o vacanza, non spetta alcun compenso fisso o variabile aggiuntivo rispetto a quello già percepito per le funzioni di Presidente di sezione. L’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992 attribuisce al supplente le funzioni non giurisdizionali del Presidente in modo automatico e incondizionato, e le funzioni giurisdizionali sono già omogenee a quelle proprie del Presidente di sezione, sicché l’art. 39, comma 6, del d.l. n. 98/2011, che esclude il diritto a compensi aggiuntivi per i giudici di cui all’art. 2, comma 2, cit., preclude ogni ulteriore riconoscimento economico. La buona fede del percettore non è di ostacolo alla ripetizione dell’indebito da parte della pubblica amministrazione, ferma restando la possibilità di modulare le modalità di restituzione secondo buona fede oggettiva.
Il Fatto
Un Presidente di sezione della Commissione tributaria provinciale di Lecce aveva svolto le funzioni di Presidente della Commissione per due distinti periodi (dal 24 luglio 2007 al 5 aprile 2009 e dal 18 giugno 2011 al 12 gennaio 2014), in quanto il posto di Presidente titolare era vacante per cessazione dall’incarico. Aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze economiche per lo svolgimento di tali funzioni superiori, nonché per far dichiarare irripetibili le somme che l’Amministrazione gli aveva già corrisposto e poi richiesto indietro perché erroneamente erogate.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 1158/2021, l’ha integralmente riformata, rigettando le pretese del ricorrente. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’attività di sostituzione del Presidente di Commissione non integri un’ipotesi di esercizio di mansioni superiori, in quanto le funzioni vicarie sono già insite nei compiti propri del Presidente di sezione; che l’art. 39, comma 6, del d.l. n. 98/2011 esclude il diritto a compensi aggiuntivi per ogni ipotesi di sostituzione, ivi compresa la vacanza del posto; e che la disciplina non ha efficacia retroattiva, ma si limita a precisare un regime già delineato dal d.lgs. n. 545/1992. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 545/1992 e dell’art. 39, comma 6, del d.l. n. 98/2011, e li ha ritenuti infondati, dando continuità all’orientamento già espresso da Cass. n. 8873/2024 e successive conformi.
La Corte ha innanzitutto interpretato l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992, secondo cui il Presidente della Commissione, “in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali” dal Presidente di sezione più anziano. La disposizione, ha osservato la Corte, non contiene alcun riferimento al carattere temporaneo degli impedimenti, e la nozione di “impedimento” deve ricomprendere anche quella di “vacanza” del posto, essendo proprio in tal caso più avvertita l’esigenza di garantire senza soluzione di continuità il corretto svolgimento delle funzioni presidenziali. Ne consegue che il sistema di sostituzione è automatico e non richiede alcun provvedimento formale di nomina da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Quanto alle funzioni giurisdizionali, la Corte ha rilevato che l’art. 2, comma 2, menziona solo quelle “non giurisdizionali”, ma ciò non significa che il supplente non le eserciti. Al contrario, le funzioni giurisdizionali del Presidente di Commissione (assegnazione dei ricorsi, declaratoria di inammissibilità, riunione dei procedimenti) sono già omogenee a quelle attribuite al Presidente di sezione dagli artt. 26, 27 e 29 del d.lgs. n. 546/1992, differenziandosi solo per il raggio di operatività (l’intera Commissione e non la singola sezione). Il Presidente di sezione che sostituisce il Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica” (richiamando il parere del Consiglio di Stato del 27 aprile 2010).
La Corte ha quindi esaminato l’art. 39, comma 6, del d.l. n. 98/2011, a tenore del quale i giudici tributari, “ad esclusione di quelli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545”, hanno diritto al compenso fisso e variabile di cui all’art. 13 del medesimo decreto quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di Vicepresidente. La disposizione, secondo la Corte, ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso per una funzione diversa da quella svolta unicamente per i giudici che non godono già di un trattamento economico parametrato a tali funzioni. Il Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, già titolare dei compensi fissi e variabili per la propria qualifica, non può dunque pretendere compensi ulteriori per la supplenza, non risultando tale possibilità dall’art. 13 del d.lgs. n. 545/1992.
La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), osservando che la diversità di trattamento tra il Presidente di sezione supplente e il Presidente di Commissione titolare si giustifica in ragione della natura onoraria del rapporto e della precarietà della supplenza, rispetto alla stabilità della carica apicale attribuita a seguito di procedura concorsuale per titoli. Ha altresì escluso l’applicabilità degli istituti del pubblico impiego (art. 52 d.lgs. n. 165/2001) in tema di mansioni superiori, richiamando l’art. 11 del d.lgs. n. 545/1992 che esclude espressamente che la nomina a tali funzioni costituisca rapporto di pubblico impiego.
Quanto al quinto motivo, relativo alla ripetibilità delle somme indebitamente percepite, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento (Cass. n. 23419/2023 e n. 23642/2025) secondo cui la pubblica amministrazione ha il diritto-dovere di ripetere l’indebito, e la buona fede del percettore non è di ostacolo alla ripetizione, ferma restando la possibilità per il giudice di modulare le modalità di restituzione secondo buona fede oggettiva (es. rateizzazione). La Corte ha quindi rigettato il ricorso e, in considerazione della novità e complessità dell’orientamento, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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