Diritto di sciopero: procedure aziendali e limiti al potere organizzativo del datore (Cass. civ. Sez. Lav. n. 29740/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di sciopero, garantito dall’art. 40 Cost., non priva il datore di lavoro del potere organizzativo né della possibilità di adottare misure idonee a limitare i danni materiali derivanti dall’astensione dal lavoro. Tuttavia, le misure adottate non possono incidere sull’esercizio del diritto di sciopero. È antisindacale la condotta del datore di lavoro che impone ai lavoratori, prima e durante lo sciopero, adempimenti procedimentali onerosi (di durata variabile da 15 a 60 minuti) sotto minaccia di sanzioni disciplinari, che di fatto coartano la libertà di aderire all’astensione. Il giudice deve valutare caso per caso se le misure siano finalizzate a preservare la capacità produttiva o se incidano indebitamente sul diritto di sciopero, distinguendo tra danno alla produzione (consentito) e danno alla produttività (vietato).
Il Fatto
Una società, tramite disposizioni di servizio del 5 e 12 agosto 2016, imponeva al personale di esazione (esattori) una serie di adempimenti procedimentali (di durata variabile da 15 a 60 minuti) da rispettare prima dell’inizio di uno sciopero, nonché ulteriori procedure da osservare dopo l’inizio dello sciopero, con comminatoria di sanzioni disciplinari in caso di violazione. Il sindacato promuoveva procedimento ex art. 28 St. lav., denunciando l’antisindacalità della condotta. Il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 476/2022, dichiaravano antisindacali le disposizioni, ritenendo che le procedure imposte ai lavoratori, sia prima che dopo l’inizio dello sciopero, limitassero oggettivamente il diritto di aderirvi. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte richiama il principio (Cass. n. 6787/2024; Corte cost. n. 125/1980) secondo cui la garanzia costituzionale del diritto di sciopero non impedisce al datore di lavoro di adottare misure idonee a contenere gli effetti dannosi dell’astensione, purché tali misure non incidano sull’esercizio del diritto di sciopero. La Corte d’appello ha correttamente valutato che le procedure imposte dalla società, di durata significativa e con minaccia di sanzioni disciplinari, costituivano un ostacolo all’adesione allo sciopero, imponendo ai lavoratori di anticipare la decisione di aderire e di svolgere attività lavorative non retribuite anche dopo l’inizio dell’astensione. Il tutto assistito dalla forza intimidatrice della sanzione disciplinare. La Corte esclude che tali misure fossero finalizzate a preservare la capacità produttiva (c.d. danno alla produttività, vietato) e le qualifica come misure che limitano il diritto di sciopero.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo rigetta. La violazione dell’art. 2697 c.c. è ravvisabile solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata. Nella specie, la censura riguarda la valutazione delle prove (mancata dimostrazione da parte della società di soluzioni alternative), che è insindacabile in sede di legittimità. In ogni caso, la ratio decidendi della sentenza impugnata non si fonda sulla mancata prova di alternative, ma sulla circostanza che le procedure imposte incidono sul diritto di sciopero.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione delle procedure aziendali in occasione di sciopero: l’avvocato del sindacato, per contestare le procedure aziendali in occasione di sciopero, deve dimostrare che tali procedure impongono oneri significativi ai lavoratori (tempo, adempimenti) e che la loro violazione è sanzionata disciplinarmente, così da costituire un ostacolo all’adesione all’astensione. La valutazione deve essere caso per caso, verificando se le misure sono necessarie a preservare la capacità produttiva o se incidono indebitamente sul diritto di sciopero.
- Onere della prova del datore di lavoro: l’avvocato del datore di lavoro, per giustificare le procedure imposte, deve allegare e provare che tali misure sono strettamente necessarie a preservare la capacità produttiva (es. sicurezza degli impianti, prevenzione di danni gravi) e non costituiscono un ostacolo all’esercizio del diritto di sciopero. In giudizio, il datore deve dimostrare che le procedure sono proporzionate e finalizzate a tutelare la produttività, non a limitare il diritto di sciopero.
- Limiti del potere organizzativo: l’avvocato del datore di lavoro, in sede di ricorso per cassazione, non può limitarsi a contestare la valutazione del giudice di merito sulle misure, ma deve censurare la violazione di legge (es. art. 40 e 41 Cost.), dimostrando che le misure sono legittime perché finalizzate a tutelare la produttività. In assenza di tale prova, la condotta è antisindacale.
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Nota della Redazione
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