Le domande retributive respinte con sentenza passata in giudicato sono coperte dal ne bis in idem (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7290 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, respinge le domande retributive del lavoratore, in quanto coperte da giudicato perché già rigettate da una precedente pronuncia, non viola il principio del ne bis in idem. Il vizio di motivazione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 111 Cost. sussiste solo in caso di carenza assoluta del criterio logico-giuridico, ovvero di motivazione apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile, emergente dal testo della sentenza. La censura che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il lavoratore, in virtù di una sentenza della Corte d’Appello di Trieste (n. 108/2019) che ne aveva accertato il diritto alla ricollocazione nel personale tecnico-amministrativo della società datrice di lavoro, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento di retribuzioni, indennità e altre somme maturate fino a dicembre 2019. Il Tribunale, in sede di opposizione, riduceva l’importo dovuto, detraendo quanto già percepito dal lavoratore in relazione al licenziamento annullato. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 52/2022, in riforma della pronuncia di prime cure, respingeva tutte le domande, ritenendole coperte da giudicato in quanto già rigettate dalla citata sentenza n. 108/2019. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo, con cui si denunciava la falsa applicazione del principio del ne bis in idem e un vizio di motivazione. La censura è carente sul piano della specificità e autosufficienza, non avendo riportato l’intero testo della pronuncia n. 108/2019, così impedendo il sindacato sulla contestata natura della decisione. La Corte rammenta che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., che ricorre solo in casi di motivazione totalmente mancante, apparente o fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata e chiara, illustrando le ragioni per cui le domande erano coperte da giudicato.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’obbligo di repêchage e dell’art. 8 del CCNL di categoria, è parimenti inammissibile. La doglianza non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva espressamente richiamato il contenuto della sentenza n. 108/2019, nella quale erano state dichiarate inaccoglibili le domande di condanna al pagamento di differenze retributive e TFR relative al ruolo di pilota, non praticabile, e indimostrati i danni patrimoniali. Il ricorrente, quindi, non ha colto il fondamento della decisione, che escludeva la possibilità di agire per la quantificazione di pretese già respinte.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, non avendo la società intimata svolto attività difensiva. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.