Trasferimento di ramo d’azienda e licenziamento: nozioni di fatto riservate al merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10440 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del licenziamento, la valutazione dell’idoneità di un documento, per contenuti e destinatari, a integrare un atto di licenziamento costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in cassazione sotto forma di errore di diritto. Parimenti, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo d’azienda, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, cod. civ., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo nei limiti fissati dalle Sezioni Unite, non potendosi contestare la mera attribuzione di maggior forza di convincimento a talune prove.

Il Fatto

La lavoratrice aveva adito il giudice per far dichiarare la nullità, l’annullabilità o comunque l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società, con comunicazione UNILAV di cessazione del rapporto, deducendo altresì l’illegittima cessione del contratto di lavoro per inapplicabilità della disciplina sul trasferimento d’azienda, in assenza del requisito del ramo.

Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso; la Corte d’Appello aveva confermato la pronuncia, escludendo che la comunicazione UNILAV integrasse una volontà di licenziamento e ritenendo sussistente un legittimo trasferimento di ramo d’azienda. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181 del 2000 e della normativa attuativa, oltre alla violazione della disciplina a tutela della maternità, sostenendo che l’invio del modello UNILAV con la causale di cessazione riferita alla casella “altro” integrasse una cessazione del rapporto.

La Corte ha dichiarato la censura inammissibile. Il motivo era formulato come errore di diritto, che presuppone una ricostruzione della vicenda storica incontestata. È invece valutazione di merito — ha osservato il Collegio — l’idoneità di un certo documento, quanto a contenuti e destinatari, ad integrare o meno un atto di licenziamento. Esclusa la sussistenza di un licenziamento, perde rilievo ogni questione in ordine alla pretesa violazione della disciplina a tutela della maternità.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2112 cod. civ. per inesistenza del requisito della preesistenza del ramo, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., criticando la sentenza per aver ritenuto provata l’esistenza di tutti i requisiti del fenomeno circolatorio.

Anche tale censura è inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, cod. civ., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. n. 7364 del 2021). Il riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e all’art. 2697 cod. civ. maschera una pretesa rivalutazione di merito.

Richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, il Collegio ribadisce che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è riscontrabile solo se il giudice abbia giudicato in contraddizione con la norma, fondando la decisione su prove non introdotte dalle parti; la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata. Il ricorso, opponendo una diversa valutazione, è dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimata; sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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