Interpretazione estensiva del concorso alla deliberazione ex art. 2437 c.c. (Cass. civ. n. 30133/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il “concorso” del socio alla deliberazione ex art. 2437, comma 1, c.c., come novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003, non si esaurisce nel voto assembleare, ma include i comportamenti antecedenti che abbiano costituito un apporto causale determinante e inscindibile rispetto all’operazione complessa culminata nella deliberazione, purché l’esito finale fosse noto ab origine ai soci. Il consenso prestato a uno dei passaggi prodromici preclude il sorgere del diritto di recesso.
Il Fatto
In un’operazione di salvataggio di un gruppo assicurativo, un accordo di investimento del 29 gennaio 2012 prevedeva, come fasi inscindibili, un aumento di capitale riservato ad un nuovo socio, un piano di risanamento e una successiva fusione per incorporazione di più società nella capogruppo, finalizzata a creare un operatore nazionale di primario rilievo. I soci di controllo delle società coinvolte, legati da patto di sindacato, votarono a favore dell’aumento di capitale riservato (che fece acquisire al nuovo socio il controllo di diritto della capogruppo) e compirono plurime attività prodromiche, ma si astennero o furono assenti in assemblea in occasione della deliberazione finale di fusione, esercitando poi il recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c. La società incorporante contestò la legittimità del recesso, sostenendo che i soci avevano di fatto “concorso” alla deliberazione di fusione.
Il Tribunale di Bologna e la Corte d’appello di Bologna rigettarono le domande di recesso, ritenendo che i soci avessero concorso alla deliberazione di fusione attraverso i comportamenti precedenti inscindibilmente collegati. Avverso la sentenza della Corte d’appello, le società lussemburghesi socie di controllo proposero separati ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi all’interpretazione dell’art. 2437, comma 1, c.c. e ha enunciato un principio di diritto innovativo. Ha premesso che la riforma del 2003 ha superato la natura eccezionale del recesso e la logica del mero dissenso, ampliando le ipotesi legittimanti e valorizzando la tutela del socio-investitore e la possibilità di disinvestimento. Tuttavia, ha rilevato che il termine “concorso” nell’art. 2437, comma 1, c.c. ha una portata più ampia rispetto a “votare” o “approvare”.
La Corte ha distinto due ipotesi: a) la deliberazione come fatto puntuale nel tempo; b) la deliberazione come ultimo atto di un’operazione complessa, composta da fasi inscindibilmente e causalmente collegate, con esito noto ab origine. In quest’ultima ipotesi, il consenso manifestato dal socio a uno dei fatti prodromici preclude il diritto di recesso. La Corte ha fondato tale interpretazione sulla differenza testuale tra i commi 1 e 2 dell’art. 2437 c.c. – il primo parla di “concorso alle deliberazioni”, il secondo di “concorso all’approvazione” – e sulla ratio di evitare che soci di controllo, dopo aver contribuito causalmente in modo determinante a un’operazione complessa, possano dissociarsene per ragioni opportunisticamente non inerenti al merito della deliberazione.
Quanto all’accertamento fattuale dell’inscindibilità delle fasi e del contributo causale dei soci, la Corte ha ritenuto che si tratti di valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e non affetta da vizi logici, come nel caso di specie (con motivazione “doppia conforme” sul punto).
Implicazioni Pratiche
- Verifica del “concorso” del socio in operazioni complesse: L’avvocato che assiste una società che ha deliberato una fusione o altra operazione straordinaria deve verificare se il socio che intende recedere abbia, con comportamenti antecedenti (voto su aumenti di capitale riservati, partecipazione a patti parasociali, delibere preparatorie), contribuito in modo determinante e inscindibile all’operazione complessa, potendo ciò precludere il recesso anche in caso di assenza o astensione in assemblea.
- Onere della prova e accertamento fattuale: L’onere di provare l’inscindibilità delle fasi e il consenso del socio ai passaggi prodromici grava sulla società che contesta il recesso; l’accertamento di tali circostanze costituisce giudizio di fatto, censurabile in cassazione solo per vizio motivazionale, con i limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Interpretazione sistematica dell’art. 2437 c.c.: L’avvocato deve considerare che la Cassazione ha dato una lettura estensiva del “concorso” ex art. 2437, comma 1, c.c., superando l’interpretazione letterale restrittiva, e deve quindi valutare l’intero comportamento del socio, anche extra-assembleare, ai fini della legittimazione al recesso, nei casi di operazioni straordinarie articolate in fasi collegate.
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