Inopponibilità al Fondo di garanzia dell’accordo di deroga ex art. 47 (Cass. civ. n. 30746/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo sindacale di deroga alla solidarietà ex art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 non è opponibile all’INPS, poiché il rapporto previdenziale che legittima l’intervento del Fondo di garanzia per il TFR è autonomo e distinto dal rapporto di lavoro. Il Fondo di garanzia non interviene per crediti non ancora esigibili, quando il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e l’insolvenza del cedente non è collegata all’inadempimento del credito retributivo.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, in seguito a un trasferimento di ramo d’azienda ex art. 47 legge n. 428/1990, transitavano alle dipendenze della società cessionaria. Nell’accordo sindacale che regolava il trasferimento, le parti pattuivano la rinuncia alla solidarietà della cessionaria per i diritti maturati con la cedente, tra cui il TFR. La società cedente veniva successivamente dichiarata fallita. I lavoratori chiedevano l’intervento del Fondo di garanzia per il TFR ex art. 2 legge n. 297/1982 per il periodo antecedente al trasferimento. Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Palermo, in riforma, la rigettava, ritenendo che l’accordo di deroga non fosse opponibile all’INPS e che il credito non fosse ancora esigibile. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio consolidato secondo cui l’accordo di deroga ex art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 non è opponibile all’INPS. Ha richiamato il principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c. e l’autonomia del rapporto previdenziale tra lavoratore e INPS rispetto al rapporto di lavoro. Il Fondo di garanzia interviene in forza del distinto rapporto previdenziale, che sorge con l’INPS e ha ad oggetto l’intervento del Fondo in caso di insolvenza del datore di lavoro. L’accordo sindacale riguarda invece il rapporto trilatero tra lavoratore, cedente e cessionario, non il rapporto previdenziale con l’INPS.
La Corte ha rilevato che le Direttive 80/987/CEE (sul Fondo di garanzia) e 2001/23/CE (sui trasferimenti di imprese) si pongono in netta alternativa e hanno ambiti di tutela distinti. La prima protegge i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, la seconda garantisce i diritti in caso di trasferimento d’azienda. L’intervento del Fondo presuppone che il credito al TFR sia maturato e che l’inadempimento sia conseguenza dell’insolvenza del datore di lavoro. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro era proseguito con la cessionaria, il credito al TFR non era ancora esigibile e l’insolvenza riguardava la cedente, non più datrice di lavoro. Ammettere l’intervento del Fondo in tali condizioni graverebbe il patrimonio del Fondo al di fuori della sua finalità istituzionale, in contrasto con l’art. 2, comma 8, legge n. 297/1982.
La Corte ha inoltre richiamato la novella dell’art. 47, comma 5-bis, legge n. 428/1990, introdotta dall’art. 368, comma 4, d.lgs. n. 14/2019, che ha confermato l’interpretazione, prevedendo che il TFR sia immediatamente esigibile nei confronti del cedente e che il Fondo intervenga solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 2 legge n. 297/1982.
Implicazioni Pratiche
- Inopponibilità dell’accordo di deroga all’INPS: L’avvocato del lavoratore che intenda invocare l’intervento del Fondo di garanzia non può basarsi sull’accordo di deroga ex art. 47, comma 5, legge n. 428/1990; l’INPS non è vincolato da tale accordo, essendo parte di un autonomo rapporto previdenziale, e l’intervento del Fondo va valutato secondo i presupposti della legge n. 297/1982.
- Esigibilità del TFR e presupposti per il Fondo: L’intervento del Fondo di garanzia è subordinato all’esigibilità del credito al TFR al momento della domanda e al collegamento tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento; se il rapporto di lavoro è proseguito con il cessionario e il TFR non è ancora dovuto, il Fondo non può intervenire, anche se il cedente è fallito.
- Distinzione tra garanzia del Fondo e trasferimento d’azienda: L’avvocato del lavoratore deve distinguere tra la tutela prevista in caso di trasferimento d’azienda (direttiva 2001/23/CE) e quella del Fondo di garanzia per insolvenza (direttiva 80/987/CEE); le due tutele non si sovrappongono, e l’intervento del Fondo non può essere invocato per crediti che, in ipotesi di trasferimento, la deroga alla solidarietà ha reso non opponibili al cessionario.
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Nota della Redazione
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