Astensione forense e continuazione: sospensione della prescrizione e onere allegativo (Cass. pen. Sez. I n. 31552/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio disposto per adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze sospende la prescrizione fino all’udienza successiva, poiché l’astensione non costituisce legittimo impedimento e non opera il limite massimo di sessanta giorni. In caso di effettivo impedimento del difensore, invece, il differimento rileva nei limiti temporali fissati dall’art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. La disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 e determina le ulteriori sospensioni conseguenti alle sentenze di primo e secondo grado. La continuazione richiede la prova di una programmazione unitaria anteriore ai singoli reati; il condannato deve allegare elementi specifici, mentre contiguità cronologica e analogia dell’oggetto materiale non bastano. Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando valorizza dati concreti e l’assenza di elementi positivi.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per la contravvenzione prevista dall’art. 678 cod. pen., in relazione alla spedizione di materiale pirotecnico non consentito. La Corte d’appello aveva confermato la pena di sei mesi di arresto e 150 euro di ammenda.
Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva l’intervenuta prescrizione, contestava il mancato riconoscimento della continuazione con un precedente reato e censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale chiedeva la declaratoria d’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dal termine massimo quinquennale previsto per la contravvenzione. Distingue, però, le due cause di rinvio verificatesi nel giudizio. Per l’impedimento del difensore del 13 gennaio 2023, la sospensione non può superare sessanta giorni oltre la durata dell’impedimento. Per l’astensione del 21 aprile 2023, invece, la sospensione prosegue fino all’udienza del 19 settembre 2023.
Quest’ultima conclusione segue l’orientamento espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 8171 del 7 febbraio 2023. L’adesione all’astensione collettiva non integra legittimo impedimento. Il giudice deve quindi poter fissare la nuova udienza secondo le esigenze organizzative dell’ufficio, senza il limite di sessanta giorni.
La Corte applica inoltre la legge n. 103 del 2017, richiamando Sez. U., n. 20989 del 12 dicembre 2024. Sommando sette mesi e un giorno di sospensione, alla data della sentenza di primo grado la prescrizione non era maturata. La successiva sospensione di diciotto mesi spostava il termine al 29 aprile 2026. La sentenza d’appello era stata pronunciata il 9 febbraio 2026 e aveva avviato un’ulteriore sospensione di diciotto mesi.
Quanto alla continuazione, il ricorrente non aveva allegato la sentenza relativa all’altro reato. Gli elementi ricavabili dalla decisione impugnata indicavano un intervallo di un anno e quattro mesi e condotte differenti: una spedizione illecita, da un lato, e la detenzione di circa 110 chilogrammi di artifici pirotecnici artigianali, dall’altro. Mancava qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che il secondo fatto fosse già programmato nelle sue linee essenziali al momento del primo. La mera affinità dell’oggetto materiale non prova il medesimo disegno criminoso e può, piuttosto, esprimere abitualità.
Il diniego delle attenuanti generiche risulta infine sorretto dalla successiva condotta più grave, dall’assenza di elementi positivi e dalla mancata allegazione di circostanze socio-familiari favorevoli. La censura non si confrontava specificamente con tali argomenti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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