Esecuzione dell’ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale (Cass. pen. n. 39461/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto acquisitivo dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune, previsto dall’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, consegue esclusivamente all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione impartita dall’autorità amministrativa, non all’ordine di demolizione disposto dal giudice penale con la sentenza di condanna, che ha natura giurisdizionale e viene eseguito secondo le forme del codice di procedura penale. In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione ha per oggetto l’intero immobile quando questo sia stato qualificato come “nuova costruzione” a seguito di interventi che ne hanno radicalmente trasformato volumetria e sagoma; in tal caso, il giudice dell’esecuzione non può rideterminarne il contenuto, né la prospettiva di ripristino della destinazione d’uso originaria è sufficiente a giustificarne la sospensione o revoca, in assenza di un provvedimento di sanatoria o condono.
Il Fatto
Un condannato per reati edilizi, a seguito di sentenza passata in giudicato che aveva disposto l’ordine di demolizione dell’intero immobile, presentava istanza al giudice dell’esecuzione per la revoca o, in subordine, la sospensione e rideterminazione dell’ordine. Egli deduceva che l’ordine di demolizione, secondo la sentenza di appello, doveva essere “parziale e limitato alla consistenza degli abusi contestati”, e che il Comune aveva deliberato l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale in assenza di una previa ingiunzione amministrativa a demolire. La Corte d’appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando otto motivi e cinque motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi, ma con una rilevante precisazione in ordine all’acquisizione al patrimonio comunale. La Corte ha anzitutto accolto le censure relative alla legittimità dell’acquisizione, affermando che l’effetto acquisitivo dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune non consegue all’ordine di demolizione disposto dal giudice penale, ma solo all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione impartita dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001. L’ordine giudiziale, previsto dal comma 9 dello stesso articolo, ha natura giurisdizionale e viene eseguito nelle forme del codice di procedura penale, e non è equiparabile all’ingiunzione amministrativa. Tuttavia, questa conclusione non comportava l’annullamento dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione aveva deciso solo sulla revoca o sospensione dell’ordine di demolizione, non sull’acquisizione; rendeva invece ammissibile il ricorso, riconoscendo la legittimazione del condannato.
Quanto all’oggetto dell’ordine di demolizione, la Corte ha ritenuto che lo stesso dovesse essere individuato nell’intero immobile, come espressamente statuito nella sentenza di primo grado, confermata in appello e non modificata dalla Cassazione. Ha escluso che le espressioni della sentenza d’appello (“parziale e limitata”) si riferissero al contenuto dell’ordine, ma solo all’istanza di sospensione. La Corte ha poi confermato la qualificazione dell’intero immobile come “nuova costruzione”, sulla base degli interventi abusivi che ne avevano radicalmente trasformato volumetria e sagoma (realizzazione di trentasei appartamenti, nuovi balconi, modifica della copertura, aumento di volumetria), come accertato nel giudizio di cognizione e ribadito dall’ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il ripristino dell’originaria destinazione d’uso (alberghiera) non fosse sufficiente a superare l’abuso, perché richiederebbe interventi radicali che incidono sulla conformità urbanistica e non costituisce una sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001. Ha infine rigettato le censure sulla proporzionalità e sull’obbligo di attivarsi del condannato, rilevando che il giudice dell’esecuzione non può rideterminare l’ordine quando l’immobile è qualificato come nuova costruzione.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra ordine giudiziale e ingiunzione amministrativa: L’avvocato del condannato per reati edilizi deve eccepire l’insussistenza dell’effetto acquisitivo dell’immobile al patrimonio comunale se l’ordine di demolizione è stato disposto dal giudice penale e non dall’autorità amministrativa; in tal caso, il condannato rimane proprietario e può chiedere la revoca o sospensione dell’ordine giudiziale, ma non può invocare l’acquisizione per escludere il suo interesse.
- Verifica dell’oggetto dell’ordine di demolizione: Il difensore deve verificare con attenzione il contenuto dell’ordine di demolizione come statuito nella sentenza di condanna, non potendo fare affidamento su affermazioni incidentali contenute nella motivazione della sentenza d’appello; l’ordine deve essere eseguito nella sua interezza se il fabbricato è stato qualificato come nuova costruzione, e il giudice dell’esecuzione non può rideterminarlo.
- Sanatoria e ripristino della destinazione d’uso: La prospettiva di ripristino della destinazione d’uso originaria non è di per sé idonea a giustificare la sospensione o revoca dell’ordine di demolizione, a meno che non sia già stato ottenuto un provvedimento di sanatoria o condono; il difensore deve produrre elementi concreti che facciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione di tale provvedimento da parte dell’amministrazione, e deve dimostrare che gli interventi di ripristino sono compatibili con la disciplina urbanistica, pena il rigetto dell’istanza.
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