Accertamenti bancari e professionisti: la presunzione legale sui versamenti non si estende ai prelevamenti (ord. 31969/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 31969 del 9 dicembre 2025, Pres. Hmeljak, Rel. Luciotti, R.G. n. 15836/2017.

I fatti

L’Agenzia delle Entrate ha notificato a un professionista (un agronomo) un avviso di accertamento fondato su verifiche bancarie condotte sui conti correnti del contribuente, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, ritenendo che sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati costituissero componenti di reddito non dichiarato.

Il ricorso

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso principale, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe reso una motivazione apparente in ordine alla effettiva giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate al contribuente. Il professionista propone ricorso incidentale, il cui secondo motivo investe l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 anche ai prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale presunzione limitatamente ai prelevamenti dei professionisti.

La decisione

La Cassazione accoglie il ricorso principale dell’Agenzia, ravvisando il vizio di motivazione apparente lamentato, e accoglie altresì il secondo motivo del ricorso incidentale del contribuente (assorbito il primo), ribadendo che, dopo la pronuncia della Consulta, la presunzione legale relativa fondata sulle movimentazioni bancarie opera, per i lavoratori autonomi, solo con riguardo ai versamenti e non più ai prelevamenti.

La presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, trova applicazione, per i lavoratori autonomi, esclusivamente con riferimento ai versamenti bancari non giustificati, restando esclusi i prelevamenti.

L’esito

La Corte cassa con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la vicenda alla luce dei principi enunciati, verificando puntualmente la giustificazione delle singole movimentazioni.

Perché questa decisione conta, in pratica

Per i professionisti sottoposti ad accertamenti bancari resta essenziale distinguere nettamente, in sede di difesa, tra versamenti e prelevamenti: questi ultimi, per i lavoratori autonomi, non possono più essere presunti come reddito non dichiarato. La pronuncia ricorda inoltre ai giudici di merito che una motivazione sulla giustificazione delle movimentazioni bancarie non può essere meramente apparente, dovendo dare conto in modo puntuale delle ragioni della decisione.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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