Soggettività passiva IMU del concessionario di porto turistico anche in caso di cessione dei punti d’ormeggio (Cass. civ. Sez. V n. 27259 del 12.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, in caso di concessione di aree demaniali, la soggettività passiva è radicata in capo al concessionario, ai sensi dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 23/2011, a prescindere dalla natura del suo diritto sul bene e dalla circostanza che egli abbia ceduto a terzi il godimento temporaneo di singoli punti d’ormeggio. Tali cessioni, anche quando realizzate mediante atti di diritto privato, non estinguono la detenzione del concessionario e non trasferiscono la soggettività passiva. La sospensione dei crediti tributari prevista dall’art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011 non opera per i tributi i cui presupposti siano maturati in epoca anteriore al sequestro. Per l’omessa dichiarazione protratta per più annualità si applica la continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, con sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Il Fatto
La società, concessionaria di un’area demaniale marittima per la realizzazione e la gestione di un porto turistico, impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, emesso dal Comune per omessa dichiarazione. La società, sottoposta a sequestro e poi a confisca, sosteneva di non essere soggetto passivo, avendo ceduto a terzi la proprietà superficiaria e il diritto di utilizzo sulla quasi totalità dei beni del porto, e contestava l’applicazione delle sanzioni senza il cumulo giuridico. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingevano il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta i primi tre motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo all’applicabilità della sospensione di cui all’art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011, la Corte chiarisce che la sospensione dei crediti tributari riguarda solo i tributi dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, non quelli i cui presupposti siano maturati in data anteriore al sequestro. La cognizione del giudice tributario sull’atto impositivo non è pertanto esclusa.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte esamina la questione della soggettività passiva. Richiamato il principio per cui la previsione del concessionario come soggetto passivo vale, per identità di ratio, anche per il sub-concessionario che concorra alla gestione del servizio pubblico, la Corte ne esclude l’applicabilità alla fattispecie in esame. Le cessioni a terzi del diritto di utilizzo sui punti d’ormeggio, pur comprese nella più ampia concessione, soddisfano un interesse personale dei cessionari e si configurano come meri contratti di ormeggio, che non incidono sulla posizione del concessionario. Questi conserva la detenzione del bene demaniale e la soggettività passiva IMU, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la sussistenza di una motivazione apparente nella sentenza impugnata, in quanto l’esclusione del cumulo giuridico è stata argomentata con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità.
La Corte accoglie invece il quarto motivo, affermando che, per l’omessa dichiarazione protratta per plurime annualità, si applica il regime della continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, con la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Il giudice di rinvio dovrà quindi rideterminare la sanzione per l’anno 2013 applicando tale criterio.
Nota della Redazione
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