Azione di riduzione per lesione di legittima: il conguaglio divisionale va calcolato al valore attuale del bene, non a quello dell’apertura della successione (ord. 32056/2025)
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza n. 32056 del 9 dicembre 2025, Pres. Falaschi, Rel. Giannaccari, R.G. n. 22660/2020.
I fatti
Alla morte della madre, avvenuta nel 2002 senza testamento, due fratelli agiscono in giudizio contro la sorella per lesione della propria quota di legittima, contestando la donazione — effettuata dalla madre nel 1974 — della nuda proprietà di un appartamento in favore della sorella stessa. Il Tribunale di Salerno accoglie le domande di riduzione e dispone la reintegrazione della legittima mediante conguaglio in denaro, condannando la sorella donataria a versare agli attori le somme corrispondenti, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione. La Corte d’Appello di Salerno conferma la decisione.
Il ricorso
La sorella donataria ricorre per cassazione su tre motivi. Con il primo, il più rilevante, contesta che il conguaglio divisionale sia stato calcolato in base al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione (2002), anziché al valore successivo, esistente al momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale (2008-2009).
La decisione
La Cassazione accoglie il primo motivo, richiamando il principio consolidato secondo cui, in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, i frutti dei beni da restituire spettano al legittimario leso solo dalla data della domanda giudiziale, e non dall’apertura della successione, in ragione della natura personale e costitutiva dell’azione di riduzione. Analogamente, ai fini della liquidazione del conguaglio in denaro — trattandosi di un debito di valore e non di valuta — occorre avere riguardo al valore del bene al momento della decisione, opportunamente rivalutato, e non a quello, spesso più risalente e meno favorevole al legittimario, dell’apertura della successione.
In caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, il conguaglio divisionale in denaro, trattandosi di credito di valore, deve essere commisurato all’entità economica del bene al momento della decisione e non a quella esistente all’epoca dell’apertura della successione.
L’esito
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Perché questa decisione conta, in pratica
Nelle cause di riduzione per lesione di legittima che si concludano con un conguaglio in denaro anziché con la restituzione in natura, la data di riferimento per la stima del bene non è affatto scontata: la pronuncia conferma che il legittimario leso ha diritto a vedersi riconosciuto il valore attuale del bene, rivalutato, e non il valore “storico” all’apertura della successione — un principio che può incidere in modo sostanziale sull’importo effettivamente dovuto, specie a distanza di molti anni dal decesso.