Art. 771 c.c. Donazione di beni futuri

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

Funzione della norma

L’art. 771 c.c. presidia il confine strutturale tra liberalità e speculazione patrimoniale: il donante non può impegnare risorse che non possiede ancora, perché la consapevolezza del sacrificio, che è il cuore della causa donativa, presuppone che il bene oggetto dello spoglio sia già parte del suo patrimonio al momento dell’atto.

La nozione di bene futuro e l’eccezione dei frutti pendenti

Il bene futuro in senso stretto è quello che non esiste al momento dell’atto: il raccolto di una stagione non ancora avviata, il provento di un’opera non ancora creata, il corrispettivo di un contratto non ancora concluso. La norma sancisce la nullità della donazione che abbia ad oggetto tali beni, con un’unica eccezione legale espressamente prevista: i frutti non ancora separati. La scelta del legislatore è coerente con la struttura della proprietà fondiaria: il proprietario del fondo è già proprietario della futura messe prima della raccolta, in forza del collegamento di accessione e del diritto alla percezione dei frutti. La donazione dei frutti pendenti è quindi, nella sostanza, donazione di un diritto già attuale, anche se la sua manifestazione economica è ancora in divenire.

Il bene determinabile come categoria distinta dalla futurità

Ben più complessa è la questione del bene determinabile, che non è necessariamente futuro e che la giurisprudenza ha progressivamente ritagliato come categoria autonoma, distinta dalla futurità. Un bene è determinabile quando non è attualmente specificato nell’atto ma può esserlo mediante criteri oggettivi e prestabiliti, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà del donante. La validità di una donazione avente ad oggetto un bene determinabile è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, ma a condizione rigorosa: i criteri di individuazione devono essere contenuti nell’atto pubblico, devono essere oggettivi, non rimessi alla discrezionalità successiva di una delle parti, e devono consentire l’identificazione certa del bene senza margini di equivoco.

La donazione di cosa altrui: nullità per difetto di causa

«Costituisce principio ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la donazione di cosa, in tutto o in parte, altrui, qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede, è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante» (Cass. SS.UU. 5068/2016, richiamata da Trib. Salerno 950/2024)

«La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 c.c., poiché il requisito dell’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprietà, debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale (Cass. 10356/2009; conforme Cass. 12782/2013). Le Sezioni Unite, con sentenza n. 5068/2016, hanno precisato che l’appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisce elemento essenziale del contratto, in mancanza del quale la causa tipica non può realizzarsi. Se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se invece la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto dal terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l’altruità sia conosciuta dal donante e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico (art. 782 c.c.).» (Trib. Crotone 214/2025)

Il diverso regime rispetto a vendita e legato di cosa altrui

L’ordinamento consente la vendita di cosa altrui e, in certa misura, il legato di cosa altrui, che obbligano rispettivamente il venditore a fare acquistare la proprietà del bene all’acquirente, e l’erede a procurare il bene al legatario. La donazione di cosa altrui segue invece il regime della nullità. La differenza non è un’incongruenza del sistema ma riflette la diversa struttura causale dei tre negozi: nella vendita, la causa è lo scambio tra il prezzo e il bene, e il sinallagma regge l’operazione anche in assenza dell’immediato trasferimento reale; nel legato di cosa altrui, la causa è mortis causa, il testatore dispone per il tempo in cui non sarà più in vita, e l’obbligazione di procurare grava su chi sopravvive; nella donazione, la causa è la liberalità inter vivos e comporta uno spoglio attuale, immediato e consapevole, il donante deve impoverirsi adesso per arricchire il donatario adesso. Non c’è sinallagma che regga un trasferimento differito, non c’è causa mortis causa che giustifichi l’impegno a fare acquistare in futuro: ecco perché il regime della donazione di cosa altrui non può convergere con quello della vendita o del legato.

L’universalità di cose con godimento riservato al donante

Il secondo comma disciplina l’ipotesi in cui oggetto della donazione sia un’universalità di cose, con il donante che ne conservi il godimento trattenendola presso di sé: in tal caso si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà, in deroga al principio generale del divieto di donazione di beni futuri, giustificata dalla natura dinamica dell’universalità e dal permanere del godimento in capo al donante.

Errori frequenti

  • Ritenere valida la donazione di un bene futuro in senso stretto, al di fuori dell’unica eccezione dei frutti non ancora separati. La norma sancisce la nullità della donazione di beni futuri, salva questa sola eccezione legale.
  • Confondere il bene futuro con il bene determinabile. Quest’ultimo può essere validamente donato, purché i criteri di individuazione siano oggettivi, contenuti nell’atto pubblico e non rimessi alla discrezionalità successiva di una parte.
  • Assimilare il regime della donazione di cosa altrui a quello della vendita o del legato di cosa altrui. La diversa struttura causale dei tre negozi impone esiti radicalmente diversi: nullità per la donazione, validità con obbligo di procurare l’acquisto per vendita e legato.
  • Ritenere che la donazione della quota di un bene indiviso della massa ereditaria da parte di un coerede sia valida prima della divisione. Tale donazione è nulla, non potendosi considerare il singolo bene già parte del patrimonio del coerede donante prima della divisione.

Cosa fare

Va verificato se il bene oggetto della donazione fosse già esistente e appartenente al patrimonio del donante al momento dell’atto, per escludere la nullità prevista dalla norma per i beni futuri.

Va accertato, in caso di bene non attualmente specificato, se i criteri di determinabilità siano oggettivi, contenuti nell’atto pubblico e idonei a consentire l’identificazione certa del bene, condizioni per la validità della donazione.

Va verificato, in caso di donazione di cosa altrui, se l’altruità del bene fosse nota alle parti e risultasse espressamente dal titolo, condizione per la conversione dell’atto in donazione obbligatoria di dare anziché nullità.

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