Intermediazione finanziaria: la banca che aderisce a una guida di categoria deve monitorare l’investimento anche dopo la vendita
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 32225/2025, depositata l’11 dicembre 2025 (R.G. n. 25450/2021) – Pres. Di Marzio, Rel. Fraulini.
I fatti
Due clienti, poi sostituiti in giudizio dai rispettivi eredi, avevano acquistato tra il 2004 e il 2005 obbligazioni per un capitale investito di 450.000 euro, tramite un istituto di credito successivamente incorporato in altra banca a seguito di cessione di ramo d’azienda. Lamentando la violazione degli obblighi informativi e di monitoraggio post-vendita previsti dall’art. 23, comma 6, TUF e dall’art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998, avevano citato in giudizio la banca subentrata per il risarcimento dei danni subiti. La Corte d’Appello di Roma aveva condannato la banca al pagamento di circa 572.902,66 euro e 504.154,34 euro.
Il ricorso
La banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con cui contestava l’esistenza e l’estensione di un obbligo di monitoraggio post-vendita, l’operatività della presunzione di nesso causale tra inadempimento informativo e danno, e le modalità di calcolo della compensatio lucri cum damno applicata dal giudice di merito.
La decisione
La Cassazione ha respinto integralmente tutti e quattro i motivi. Ha confermato che l’intermediario il quale aderisce volontariamente a una guida di categoria (del tipo “Patti Chiari”) che classifica un prodotto come a basso rischio, assume per ciò stesso un obbligo di monitoraggio continuativo dell’andamento dell’investimento, dovendo informare tempestivamente il cliente qualora le condizioni di rischio mutino nel tempo. Ha inoltre confermato l’operatività della presunzione legale di nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno subito dall’investitore, e la correttezza del calcolo della compensatio lucri cum damno operato in appello.
L’intermediario finanziario che abbia aderito a una guida di categoria recante l’impegno a garantire ai clienti la conoscenza del grado di rischio dei prodotti offerti, ove il prodotto finanziario sia stato collocato in una fascia di rischio contenuto, assume l’obbligo di monitorare nel continuo l’andamento dell’investimento e di informare tempestivamente il cliente del mutamento delle condizioni di rischio, rispondendo, in caso di violazione, dei danni subiti dall’investitore, il cui nesso causale con l’inadempimento informativo è agevolato da una presunzione legale.
L’esito
Ricorso della banca rigettato in toto. Confermata la condanna al risarcimento dei danni in favore degli investitori, ora eredi.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia consolida un principio rilevante per banche e intermediari: l’adesione volontaria a codici di autoregolamentazione settoriale non è un impegno puramente reputazionale, ma genera obblighi di condotta giuridicamente vincolanti, verificabili in giudizio ed estesi nel tempo anche dopo la conclusione dell’operazione. Per gli investitori, la decisione conferma che l’onere della prova sul nesso causale tra omessa informazione e danno resta agevolato dalla presunzione legale, riducendo sensibilmente le difese fondate sulla sola regolarità formale del collocamento iniziale.