Riqualificazione della censura, interpretazione della delibera assembleare e dovere di contraddittorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 9254 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., può essere riqualificata come omesso esame di fatto decisivo e controverso, qualora il ricorrente abbia assolto all’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. Le determinazioni dell’assemblea dei soci, ai fini interpretativi, soggiacciono alle regole ermeneutiche contrattuali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici, con specifica indicazione del modo in cui il ragionamento si sia discostato da essi. Il potere conferito per la stipula di “affidamenti” non ricomprende il diverso contratto di mutuo, essendone diversa la portata semantica. È violato il dovere di contraddittorio quando il giudice rileva d’ufficio una nuova questione di fatto, come la ratifica, senza sottoporla alle parti.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un fideiussore, ritenendo assorbente l’eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., in relazione a un contratto di fideiussione stipulato a garanzia delle obbligazioni di una società poi dichiarata fallita.
La Corte d’Appello di Milano, in riforma, aveva invece condannato il fideiussore al pagamento di una somma, escludendo la natura di garanzia autonoma e applicando l’art. 1956 c.c. solo per le obbligazioni sorte dopo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Il fideiussore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha riqualificato la censura come omesso esame di fatto decisivo e controverso, ritenendo assolto l’onere di specifica indicazione degli atti difensivi. La circostanza era decisiva perché atteneva alla questione se dal contratto concluso per iscritto potesse desumersi la regolamentazione del rapporto ad esso connesso.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha affermato che le determinazioni dell’assemblea dei soci soggiacciono alle regole ermeneutiche dei contratti. L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica, da dedursi con specifica indicazione. Nella specie, la Corte territoriale aveva violato il criterio letterale, estendendo il potere di stipulare “affidamenti” fino a ricomprendere il contratto di mutuo, la cui portata semantica non coincide con quella di affidamento.
La Corte ha inoltre rilevato la violazione dell’art. 101 c.p.c., in quanto il giudice d’appello aveva ritenuto la ratifica dell’operato del rappresentante senza instaurare il contraddittorio su tale nuova questione di fatto, rilevata d’ufficio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza riguardante l’assorbimento dell’eccezione di nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust, configurandosi un’ipotesi di motivazione apparente.
Il quarto motivo, proposto in via subordinata, è stato assorbito dall’accoglimento del terzo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
- Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso