Assegno divorzile e quota di TFR: spettano anche se l’assegno ha natura solo assistenziale

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 32910/2025, depositata il 17 dicembre 2025 (R.G. n. 24513/2024) – Pres. e Rel. Giusti.

I fatti

In sede di divorzio, il Tribunale di Ragusa aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile di 300 euro mensili, oltre al mantenimento della figlia e a una quota del TFR del marito, rilevando un netto squilibrio reddituale: pensione del marito di circa 1.914 euro netti mensili contro un reddito di cittadinanza di 558 euro e redditi saltuari da istruttrice di nuoto, pari a 400-550 euro mensili, per la moglie. La Corte d’Appello di Catania aveva rideterminato l’assegno in 200 euro mensili, confermando comunque il diritto alla quota del 40% del TFR ex art. 12-bis l. 898/1970.

Il ricorso

L’ex marito ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: contestava che il solo squilibrio reddituale bastasse a giustificare l’assegno, senza provata impossibilità della moglie di procurarsi mezzi adeguati; lamentava motivazione apparente sulla capacità lavorativa della ex moglie; chiedeva, in caso di accoglimento dei primi motivi, anche la “riforma” della quota di TFR, sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis l. 898/1970 nella parte in cui non distingue, ai fini del riconoscimento della quota di TFR, tra assegno con funzione assistenziale pura e assegno con funzione anche compensativa o perequativa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Richiamando il proprio consolidato orientamento, avviato da Cass. Sez. Un. n. 18287/2018, ha confermato che l’assegno divorzile in funzione assistenziale richiede l’accertamento sia dell’inadeguatezza dei mezzi sia dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ma che tale valutazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, qui congruamente motivato sulla base del divario reddituale, della natura saltuaria e non stabile dell’attività lavorativa della ex moglie e delle sue condizioni di salute documentate. Quanto alla quota di TFR, ha escluso qualunque distinguo, non previsto dalla legge, tra assegno con funzione assistenziale pura e assegno con funzione anche compensativa ai fini del riconoscimento del 40% del trattamento di fine rapporto, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

Poiché il legislatore fa dipendere la spettanza della quota dell’indennità di fine rapporto, ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, dalla mera titolarità dell’assegno di divorzio, non è consentito all’interprete introdurre una distinzione, ai fini del riconoscimento di tale quota, parametrata sulla funzione — assistenziale, compensativa o perequativa — in concreto rivestita dall’assegno, dovendosi riconoscere il beneficio anche quando l’assegno abbia natura meramente assistenziale e importo modesto.

L’esito

Ricorso rigettato. Confermati sia l’assegno divorzile di 200 euro mensili sia la quota del 40% del TFR in favore dell’ex moglie.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia chiarisce due punti operativi per la prassi matrimonialista: da un lato, la valutazione sull’assegno divorzile resta un apprezzamento di merito difficilmente sindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata sul divario reddituale e sulla concreta — non teorica — capacità di reddito del richiedente; dall’altro, la quota del 40% sul TFR spetta a chiunque sia titolare di assegno divorzile, indipendentemente dalla funzione riconosciuta all’assegno stesso: un dato rilevante nella negoziazione delle condizioni di divorzio quando uno dei coniugi si avvicina alla cessazione del rapporto di lavoro.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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