L’ottemperanza del lavoratore-difensore antistatario per il pagamento delle spese di lite (TAR Lombardia n. 3617 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore antistatario, beneficiario della distrazione delle spese di lite, è legittimato a proporre giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione che non abbia provveduto al pagamento dei compensi liquidati nella sentenza del giudice civile. L’azione di ottemperanza può essere esercitata decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando l’esiguità del debito la renda eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Milano, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, con distrazione in suo favore, per un importo di € 1.100,00. Nonostante la sentenza fosse stata notificata e fosse passata in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto. Il difensore ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il Collegio ha precisato che il titolo esecutivo è la sentenza dotata di attestazione di conformità, notificata presso la sede del debitore, e che, in assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, l’ottemperanza è dovuta.
Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di corrispondere al difensore antistatario le spese di lite, pari a € 1.100,00, oltre accessori, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di perdurante inottemperanza, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale Commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà all’esecuzione dell’incarico entro 60 giorni, senza compenso in quanto trattasi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico.
La richiesta di penalità di mora è stata rigettata: il Collegio ha ritenuto che l’esiguità del debito rendesse la penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, oltre oneri e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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