Reddito di cittadinanza: risponde solo il richiedente, non basta che il familiare detenuto abbia dichiarato lo stato di detenzione ad altra autorità (sent. 39556/2025)
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 39556/2025, Udienza pubblica del 30 ottobre 2025, depositata il 10 dicembre 2025 (R.G.N. 22321/2025) – Presidente Ramacci, Relatore Gai.
I fatti
La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, aveva confermato la condanna dell’imputata a sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7, comma 2, D.L. n. 4/2019 (conv. L. n. 26/2019), per aver omesso di comunicare, al fine di continuare a fruire indebitamente del reddito di cittadinanza, il sopravvenuto stato di detenzione del familiare convivente, riconoscendole tuttavia il beneficio della non menzione.
Il ricorso
La difesa ha proposto ricorso per cassazione su due motivi: l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo che la dichiarazione dello stato di detenzione, resa dal convivente in sede di convalida dell’arresto, dovesse valere a escludere la responsabilità della ricorrente; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), tenuto conto della modesta somma percepita (500 euro) e di elementi quali l’incensuratezza e lo svolgimento di un’attività lavorativa.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha chiarito che, sebbene il “beneficiario” del reddito di cittadinanza sia l’intero nucleo familiare, l’obbligo di comunicare le variazioni rilevanti (come il sopravvenuto stato di detenzione di un componente) grava esclusivamente sul soggetto richiedente, unico titolare del rapporto con l’INPS. La dichiarazione resa dal convivente detenuto all’autorità giudiziaria in sede di convalida dell’arresto non è quindi idonea a soddisfare l’obbligo di comunicazione gravante sulla richiedente, che andava indirizzata all’INPS entro sessanta giorni. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso la particolare tenuità in ragione dell’entità complessiva indebitamente percepita nel periodo e della mancanza di condotte riparative, precisando che incensuratezza, comportamento processuale e attività lavorativa non rilevano ai fini dell’art. 131-bis, attenendo alla persona del colpevole e non all’entità dell’offesa.
Sebbene il beneficiario del reddito di cittadinanza sia l’intero nucleo familiare, l’obbligo di comunicare all’INPS le variazioni rilevanti ai fini della riduzione o revoca del beneficio grava esclusivamente sul soggetto richiedente; la dichiarazione resa da altro componente del nucleo familiare a un’autorità diversa non vale a soddisfare tale obbligo.
L’esito
Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Perché questa decisione conta, in pratica
La sentenza è un utile riferimento per la difesa in materia di reddito di cittadinanza: chiarisce che l’obbligo di comunicazione delle variazioni rilevanti ai fini del beneficio è personale e ricade solo sul richiedente, e che nessuna comunicazione resa da un familiare a un’autorità diversa dall’INPS può sostituirlo, anche quando l’informazione risulti oggettivamente nota agli inquirenti.