Inammissibile il ricorso che censura solo parte della motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 5149 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che censura la valutazione di attendibilità dei testimoni limitandosi a contestare la coerenza intrinseca delle loro dichiarazioni, senza confrontarsi con i riscontri esterni valorizzati dal giudice di merito. Il ricorso che non si misura con l’intero percorso argomentativo della decisione impugnata non assolve l’onere di specificità imposto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nei giudizi di impugnazione, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese di rappresentanza solo se ha formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione.

Il Fatto

La Corte d’appello, in funzione di giudice del rinvio dopo una pronuncia di annullamento della Cassazione, ridetermina la pena inflitta all’imputato per i reati di furto con strappo e minaccia, qualificazioni subentrate a quella originaria di rapina impropria. Nel primo giudizio territoriale la pena era stata fissata in otto mesi di reclusione; in sede di rinvio il trattamento sanzionatorio viene ulteriormente ridotto.

Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di attendibilità dei due testimoni a carico, nonché il mancato esame di una fotografia offerta dalla difesa e l’illogicità della ricostruzione della vicenda avvenuta davanti al bancomat.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Il motivo che censura l’attendibilità dei due testimoni attacca solo una parte del percorso logico della sentenza, ossia la coerenza intrinseca delle dichiarazioni, senza confrontarsi con i riscontri esterni valorizzati dal giudice di merito. Le dichiarazioni risultano riscontrate, quanto alla vicenda del bar, dalle deposizioni della barista e di un avventore; quanto alla vicenda davanti al bancomat, dalla deposizione di un amico dell’imputato che conferma il diverbio. Su tali considerazioni il ricorso non spende alcuna deduzione.

La censura sull’uso congiunto delle dichiarazioni rese in primo grado e in appello è parimenti inammissibile. Le imprecisioni dei testimoni, estranee all’esistenza della condotta materiale, sono state giustificate con il lungo tempo decorso tra i fatti e la deposizione; criterio avallato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 25266 del 03.04.2017; Sez. 1 n. 40000 del 10.07.2013). La valutazione di credibilità si fonda anche sui riscontri esterni individuati dal giudice del merito.

Manifestamente infondato è il motivo sull’interesse del teste. La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il testimone terzo rispetto alle parti riferisce di regola fatti obiettivamente veri e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (Sez. 6 n. 3041 del 03.10.2017, dep. 2018). Il giudice del rinvio, non in modo manifestamente illogico, ha escluso che una vaga e indimostrata soddisfazione morale potesse integrare tale interesse.

Quanto alla fotografia estratta da social network, il motivo non è valutabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché si fonda su un elemento di prova che, per ammissione del ricorso, non è stato acquisito. Il vizio di illogicità manifesta richiede la violazione dei principi della logica formale o dei canoni di valutazione della prova (Sez. 1 n. 53600 del 24.11.2016, dep. 2017); nella specie nessuna violazione è ravvisabile, poiché la possibile aggressione temuta era alla persona e non al patrimonio.

Da ultimo, la parte civile, che ha depositato memoria conclusionale senza formulare domanda di rifusione, non ottiene alcuna statuizione sulle spese, in applicazione dell’art. 168 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 19271 del 05.04.2022; Sez. 4 n. 2311 del 05.12.2018, dep. 2019; Sez. 3 n. 31865 del 17.03.2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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