Cassazione, sent. n. 39103/2025: diffamazione su Facebook e diritto di critica, anche politica, il limite invalicabile della veridicità del fatto

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 39103/2025 (Sent. n. sez. 1722/2025), Camera di Consiglio 11 novembre 2025, dep. 3 dicembre 2025, R.G. n. 29081/2025, Pres. Pistorelli, Rel. Sessa.

I fatti

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna, per diffamazione ex art. 595, comma 3, c.p., di un imputato che, sul social network Facebook, aveva accusato un medico veterinario dell’A.S.P. di aver omesso un intervento d’ufficio (art. 328 c.p.) nei confronti di un cane randagio rinvenuto agonizzante sulla pubblica via. L’imputato, attivista e capo della segreteria nazionale di un partito animalista, aveva divulgato la notizia presentandola come un rifiuto ingiustificato di soccorso da parte del sanitario di turno.

Il ricorso

Tre motivi: erronea esclusione dell’esimente del diritto di critica, anche politica, anche nella forma putativa, o quantomeno dell’errore su legge extrapenale ex art. 47, comma 3, c.p.; erronea applicazione dell’art. 47 c.p.; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso. Ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, anche politica, non si può prescindere dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento dell’elaborazione critica: l’esimente non è applicabile quando l’agente rappresenti la notizia in modo incompleto o distorto, anche se il risultato complessivo contenga un nucleo di verità.

Nel caso concreto, era emerso che il veterinario non era tenuto a intervenire, non disponendo il Comune di una struttura ambulatoriale pubblica per le prime cure (il servizio era affidato in convenzione a una struttura privata, tempestivamente attivata). L’imputato, inoltre, si era recato personalmente presso l’ambulatorio del veterinario che aveva effettivamente soccorso l’animale, avendo così modo di conoscere i reali contorni della vicenda prima di divulgare la notizia. La Corte esclude quindi anche l’esimente putativa, non ravvisando una ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati. Il motivo sulla particolare tenuità del fatto viene dichiarato inedito, non essendo stato dedotto in appello.

Ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento dell’elaborazione critica; l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati.

L’esito

Ricorso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Perché questa decisione conta, in pratica

Rilevante per chi comunica su piattaforme social in veste di attivista, influencer o esponente politico: l’onere di verificare la veridicità dei fatti prima di pubblicarli grava su chi li divulga, tanto più quando questi abbia avuto un’occasione concreta di accertarli. La sentenza chiarisce inoltre che la posizione di chi gestisce una pagina Facebook non si estende automaticamente ai commenti diffamatori postati da terzi utenti, non essendo assimilabile a quella del direttore responsabile di una testata giornalistica.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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