Atti persecutori: reciprocità delle condotte e misura cautelare aggiuntiva (Cass. pen. n. 36576/2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari, la Corte di cassazione verifica la congruenza della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza poter sovrapporre la propria valutazione delle fonti probatorie. La reciprocità di condotte moleste tra le parti non esclude automaticamente la configurabilità del reato di atti persecutori, imponendo al giudice un più accurato onere di motivazione sullo stato di ansia o di paura della persona offesa. La scelta della misura cautelare, comprensiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, deve essere proporzionata e adeguatamente motivata in relazione alla specifica funzione di monito responsabilizzante del provvedimento.
Il Fatto
Un indagato è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con presidi elettronici e divieto di comunicazione, per il reato di atti persecutori in danno di una condòmina. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
Su appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame di Torino ha parzialmente riformato l’ordinanza, disponendo anche l’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria. Avverso tale provvedimento, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sussistenza dei gravi indizi (eccependo la reciprocità delle condotte moleste) e la necessità della misura aggiuntiva (deducendo l’avvenuto trasferimento della persona offesa).
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha preliminarmente richiamato il principio delle Sezioni Unite (Audino, n. 11/2000), secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare è limitato alla verifica della congruenza della valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quanto ai gravi indizi, la Corte ha escluso che la motivazione del Tribunale presentasse lacune o incongruenze. Ha ribadito che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude di per sé la configurabilità del delitto di atti persecutori, imponendo al giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di ansia o di paura della persona offesa e alla necessità del mutamento delle abitudini di vita. Nel caso di specie, il Tribunale aveva adeguatamente motivato sulla base degli elementi rappresentati nella querela (rumori molesti, offese, dispetti ripetuti fin dal 2019), e il ricorrente non aveva contestato il profilo dello stato di ansia, limitandosi a segnalare una insussistente frattura logica.
Sulla misura cautelare aggiuntiva, la Corte ha ritenuto infondata la censura. Il Tribunale del riesame aveva spiegato, con motivazione logica e calibrata sulla situazione concreta, l’efficacia specifica dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, quale misura in grado di fungere da monito responsabilizzante per l’indagato, conformemente ai criteri indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2024. La Corte ha inoltre rilevato che il dedotto trasferimento della persona offesa non risultava dagli atti né dal provvedimento impugnato, né la difesa aveva chiarito se si trattasse di un evento sopravvenuto.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di reciprocità delle condotte: L’avvocato che eccepisce la reciprocità dei comportamenti molesti per escludere il reato di atti persecutori deve fornire elementi probatori che dimostrino l’assenza dello stato di ansia o di paura della vittima, non essendo sufficiente la mera allegazione di una conflittualità bilaterale. Il giudice ha un onere di motivazione rafforzato su tale profilo.
- Impugnazione dei gravi indizi: In sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare, le censure devono essere incentrate sulla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendosi prospettare una diversa valutazione delle prove o una differente ricostruzione dei fatti, che sono riservate al giudice di merito.
- Contestazione della misura aggiuntiva: Per contestare la proporzionalità e l’adeguatezza della misura cautelare (in particolare l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), la difesa deve dimostrare, con elementi concreti, che la misura è sproporzionata o inefficace in relazione al caso specifico, non potendo limitarsi a dedurre fatti (come il trasferimento della vittima) senza comprovarli documentalmente.
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Nota della Redazione
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